Art. 4.
  Le piante a dimora, risultate infette, devono essere immediatamente
estirpate  per intero e distrutte, a cura e a spese dei proprietari o
conduttori a qualunque titolo, sotto il  controllo  dell'osservatorio
per le malattie delle piante o dell'ufficio regionale delegato.
  Ove  la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al
30%, l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto.
  Nei campi di piante madri ove si riscontri la  presenza  di  piante
infette si deve procedere alla distruzione delle stesse.
  Le  piante  di  drupacee limitrofe o comunque a dimora nello stesso
campo non potranno essere utilizzate per  il  prelievo  di  materiale
(gemme,  marze,  portinnesti)  fino  a quando non saranno state tutte
preventivamente controllate per almeno due anni.
  Nei vivai ove si riscontri presenza  di  piante  infette,  l'intero
assortimento  di  piante della varieta' o del portinnesto interessato
dalla malattia deve essere estirpato e distrutto.
  E' obbligatorio inoltre effettuare controlli per accertare lo stato
sanitario della fonte primaria (pianta madre) del portinnesto e della
varieta'.
  Detti  accertamenti  spettano  alle  regioni,  nel  rispetto  delle
disposizioni legislative vigenti.
  E'  fatto obbligo ai vivaisti di denunciare agli osservatori per le
malattie delle piante o agli uffici regionali competenti le fonti  di
approvvigionamento  nazionali od estere del materiale di propagazione
entro dieci giorni del prelievo del materiale medesimo.