Art. 4. Le piante a dimora, risultate infette, devono essere immediatamente estirpate per intero e distrutte, a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, sotto il controllo dell'osservatorio per le malattie delle piante o dell'ufficio regionale delegato. Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30%, l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto. Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla distruzione delle stesse. Le piante di drupacee limitrofe o comunque a dimora nello stesso campo non potranno essere utilizzate per il prelievo di materiale (gemme, marze, portinnesti) fino a quando non saranno state tutte preventivamente controllate per almeno due anni. Nei vivai ove si riscontri presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varieta' o del portinnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. E' obbligatorio inoltre effettuare controlli per accertare lo stato sanitario della fonte primaria (pianta madre) del portinnesto e della varieta'. Detti accertamenti spettano alle regioni, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. E' fatto obbligo ai vivaisti di denunciare agli osservatori per le malattie delle piante o agli uffici regionali competenti le fonti di approvvigionamento nazionali od estere del materiale di propagazione entro dieci giorni del prelievo del materiale medesimo.