Art. 6. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano drupacee affette dalla malattia indicata all'art. 1, gli inadempienti saranno denunciati all'autorita' giudiziaria, a norma dell'art. 500 del codice penale, da parte dei competenti organi regionali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 1992 Il Ministro: FONTANA