Art. 2. Il certificato deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione ed ai commissariati del governo di Trento e di Bolzano per le comunita' montane delle rispettive province. Il certificato deve essere compilato e firmato secondo le indicazioni del relativo modello e deve essere trasmesso dagli enti in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 sul modello fornito da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste. Le prefetture cureranno il rispetto della perentorieta' del predetto termine del 31 marzo 1993.