Art. 2.
  Il  certificato  deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il
termine  perentorio  del 31 marzo 1993 alle prefetture competenti per
territorio,  alla  presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta  per  gli  enti  di  quella  regione  ed ai commissariati del
governo  di  Trento  e  di  Bolzano  per  le  comunita' montane delle
rispettive  province.  Il certificato deve essere compilato e firmato
secondo  le  indicazioni del relativo modello e deve essere trasmesso
dagli  enti  in  originale  ed  una copia autentica. Esso deve essere
redatto  esclusivamente  a  macchina  nel  formato  cm  21 x 29,7 sul
modello  fornito  da  questo  Ministero,  negli  spazi destinati alla
lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.
  Le   prefetture  cureranno  il  rispetto  della  perentorieta'  del
predetto termine del 31 marzo 1993.