La  Consob  e  la  Banca  d'Italia  hanno  approvato  le  seguenti
modificazioni   ed   integrazioni  al  regolamento  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992,  di
cui   all'art.   3   delle  disposizioni  concernenti  l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia,  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
73 del 27 marzo 1992 e n. 175 del 27 luglio 1992.
   All'art. 8 e' aggiunto il seguente terzo comma:
   "3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di
gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo  art.
12  e'  pari  allo  0,02%  per  mese o frazione di mese calcolato sul
valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente".
   All'art. 15, nel primo periodo del secondo comma, dopo  la  parola
"Cassa" sono soppresse le parole:
   "Nonche' gli eventuali interessi di cui all'art. 13, comma 5".
   Dopo l'art. 23 del regolamento e' aggiunto quanto segue:
                              Capo III
              MERCATO DEI VALORI MOBILIARI NON DERIVATI
                              Sezione I
         CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA
                              Art. 24.
           Commissione e quote di partecipazione al Fondo
   1.  I  partecipanti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari
sono tenuti a pagare alla Cassa, per la gestione  del  Fondo  di  cui
all'art. 17 delle "Disposizioni", una quota annua di partecipazione.
   2.  I  soggetti  di cui all'art. 17, comma 2, delle "Disposizioni"
sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione  delle
segnalazioni giornaliere acquisite dalla Cassa.
   3.   I   soggetti   di  cui  all'art.  17,  commi  2  e  3,  delle
"Disposizioni" che assolvono all'obbligo dello stesso art. 17 per  il
tramite  di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla
Cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione.
   4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1,  2
e  3 e' stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca
d'Italia.
   5. In sede di prima applicazione  la  Cassa  puo'  determinare  la
misura  delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dopo
l'inizio  dell'operativita'  del  Fondo  di  cui  all'art.  17  delle
"Disposizioni".