Art. 25.
                 Versamento dei margini in contante
   1. I  soggetti  di  cui  all'art.  17,  comma  2,  sono  tenuti  a
stipulare,  dandone  comunicazione alla Cassa, un accordo con un ente
creditizio incaricato per il  versamento  dei  margini  in  contante,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti della delibera Consob n.
6352 del 16 luglio 1992.