Art. 2. Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, e comunque non oltre il termine fissato nell'art. 37 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 1992 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992 Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 372