Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
e comunque non oltre il termine fissato nell'art. 37 della  legge  19
febbraio  1992,  n.  142,  i  pacchetti delle suindicate sigarette in
carico agli organi dell'amministrazione, riportanti  i  contenuti  di
condensato  e  nicotina  indicati  per gli stessi prodotti nel citato
decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 27 ottobre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 372