Art. 5.
  E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme  alle
descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante  del
presente decreto.
  Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1992
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 299