Art. 2.
 Nell'ambito  del  territorio  di  cui  al  precedente  art.  1  sono
assicurate:
  a) la conservazione di specie animali o vegetali,  di  associazioni
vegetali  o  forestali,  di  singolarita'  geologiche,  di formazioni
paleontologiche, di  comunita'  biologiche,  di  biotopi,  di  valori
scenici  e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
  b) l'applicazione di metodi di gestione e  di  restauro  ambientale
idonei  a  realizzare  una integrazione tra uomo e ambiente naturale,
anche   mediante   la   salvaguardia   dei   valori    antropologici,
archeologici,  storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-
pastorali e tradizionali;
  c) la promozione di attivita' di educazione,  di  formazione  e  di
ricerca  scientifica,  anche interdisciplinare, nonche' d:  attivita'
ricreative compatibili;
  d)  la  difesa  e  ricostruzione  degli   equilibri   idraulici   e
idrogeologici.
 Con  successivo  decreto  saranno stabilite, secondo la procedura di
cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  le
necessarie  misure  di salvaguardia atte a garantire il conseguimento
delle finalita' di cui al precedente comma.