Art. 3.
 La  sorveglianza  sul  territorio  di  cui  al  precedente art. 1 e'
affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri  ed
alle altre forze di Polizia i cui appartenenti rivestono la qualifica
di  agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al sensi del vigente
codice di procedura penale.