Art. 3. La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 e' affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre forze di Polizia i cui appartenenti rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al sensi del vigente codice di procedura penale.