Art. 3. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.