Art. 3.
  La   presente   ordinanza   ha   efficacia  fino  all'adozione  del
provvedimento  con  cui,  sentite  le  regioni  e  gli  enti   locali
interessati,  verranno  definite  le  misure di salvaguardia efficaci
sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli
11 e 12 della legge 6 giugno 1991,
n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei
mesi dalla sua entrata in vigore.