IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 22, comma 1, dello stesso decreto,  che,  tra  l'altro
stabilisce  la  non  obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se
non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1   gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione   a   mezzo   ricevuta   o   scontrino   fiscale,  dei
corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di  servizi
di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta del cliente;
  Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al
Ministro  delle  finanze  di  stabilire,  con  decreto,  sentite   le
commissioni   parlamentari   competenti,  l'esonero  dall'obbligo  di
certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei  confronti  di
determinate  categorie  di  contribuenti  o  determinate categorie di
prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di  scarsa  rilevanza
fiscale;
  Considerato   che   e'   opportuno   individuare  le  categorie  di
contribuenti  e  di  prestazioni   da   esonerare   dall'obbligo   di
certificazione  dei  corrispettivi di cui al citato comma 1 dell'art.
12, con riferimento all'art. 22  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  Considerato  che il cennato comma 3 dell'art. 12 della legge n. 413
del 1991 prevede che rimanga ferma - fino all'entrata in vigore degli
emanandi  decreti  di  esonero   -   l'esclusione   dall'obbligo   di
documentazione  per  i  soggetti  esonerati dall'obbligo di emissione
della fattura a norma dell'art. 22, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Ritenuto   che   determinate   categorie   di  contribuenti  per  i
particolari sistemi di gestione contabile adottati, offrono  garanzie
di affidabilita';
  Considerato   che   per  determinate  categorie  di  prestazioni  i
corrispettivi vengono percepiti attraverso tecniche contabili che non
danno luogo a materiali rapporti con la clientela e che in tali  casi
si  presenta  di  estrema  difficolta'  l'adempimento  relativo  alla
documentazione fiscale previsto nel primo comma  dell'art.  12  della
citata legge n. 413;
  Ritenuto  che l'esonero dall'obbligo di certificazione debba essere
concesso a coloro che compiono le operazioni esenti di  cui  all'art.
10,  elencate  nell'art.  22,  comma  1,  punto  6,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Ritenuto di confermare l'art. 1, comma 2, della  legge  26  gennaio
1983,  n.  18,  e  successive  modificazioni e integrazioni, che gia'
dispone la non applicazione dell'obbligo  di  certificazione  per  le
vendite   di   giornali   quotidiani,   di  periodici,  dei  supporti
integrativi,   nonche'   di   libri,   con   esclusione   di   quelli
d'antiquariato;
  Sentite le commissioni parlamentari competenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Non  sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.
12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  le  categorie  di
contribuenti e le operazioni sottoelencate:
   1)   operazioni   effettuate   mediante   apparecchi   automatici,
funzionanti  a  gettone  o  a  moneta;  prestazioni   rese   mediante
apparecchi  da  trattenimento  o  divertimento  installati  in luoghi
pubblici  o  locali  aperti  al  pubblico,  ovvero   in   circoli   o
associazioni di qualunque specie;
   2)  spettacoli  ed  altre  attivita'  soggetti  all'imposta  sugli
spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto  d'ingresso
o   dal  biglietto  scommessa,  contemplati,  rispettivamente,  dagli
articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima  consumazione  previsto
dal  decreto  ministeriale  23  dicembre  1981.  Attivita' diverse da
quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le  quali
l'imponibile  e'  determinato  forfettariamente su scala nazionale ai
sensi dell'art. 14 dello stesso  decreto  presidenziale  n.  640  del
1972,  valevole  anche  per  l'applicazione  dell'imposta  sul valore
aggiunto;
   3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali,
interaziendali,  scolastiche  ed  universitarie,  nonche'  in   mense
popolari   gestite  direttamente  da  enti  pubblici  e  da  enti  di
assistenza e di beneficenza;
   4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi  e  prestazioni
di trasporto rese con mezzi a trazione animale;
   5)  prestazioni  di  custodia e amministrazione di titoli ed altri
servizi  resi  da  aziende  o  istituti  di  credito  e  da  societa'
finanziarie   o   fiduciarie  e  dalle  societa'  di  intermediazione
mobiliare;
   6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma  1,  punto  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   7)   prestazioni   inerenti   e  connesse  al  trasporto  pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al  seguito  di  cui  al
comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate
dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto;
   8)  prestazioni  effettuate  da barbieri, parrucchieri, estetisti,
sarti e calzolai  in  base  a  convenzioni  stipulate  con  pubbliche
amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;
   9)  prestazioni  rese  da  fumisti  nonche'  quelle rese, in forma
itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
   10)  prestazioni  rese  da  rammendatrici  e   ricamatrici   senza
collaboratori o dipendenti;
   11)  venditori  ambulanti  di palloncini, piccola oggettistica per
bambini, gelati, dolciumi,  caldarroste,  olive,  sementi,  simili  e
affini  non  muniti  di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti
che esercitano, senza attrezzature, il commercio di  beni  di  modico
valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
   12)  autoscuole  per  le  prestazioni  didattiche  finalizzate  al
conseguimento della patente;
   13)   prestazioni   rese   dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo
concernenti la prenotazione di  servizi  in  nome  e  per  conto  del
cliente;
   14)  prestazioni  di  parcheggio  di  veicoli  in  aree  coperte o
scoperte, quando il pagamento  del  corrispettivo  viene  effettuato,
sulla base di una determinazione automatica, mediante apparecchiature
funzionanti  a  gettone, moneta, tessere, biglietti o mediante schede
magnetiche, elettriche e strumenti similari;
   15)  operazioni  poste  in  essere  dalle  associazioni   sportive
dilettantistiche  che si avvalgono della disciplina di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni  senza  fini  di
lucro  e  dalle  associazioni  pro-loco, contemplate dall'art. 9- bis
della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
   16)  prestazioni  aventi  per  oggetto  l'accesso  nelle  stazioni
ferroviarie;
   17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
   18)  prestazioni  aventi  per  oggetto  utilizzazione  di  servizi
igienico-sanitari pubblici;
   19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;
   20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza o vendite a
domicilio;
   21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche
di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,  se  rientranti
nel  regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.