IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, comma 1, dello stesso decreto, che, tra l'altro stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; Considerato che e' opportuno individuare le categorie di contribuenti e di prestazioni da esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al citato comma 1 dell'art. 12, con riferimento all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Considerato che il cennato comma 3 dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991 prevede che rimanga ferma - fino all'entrata in vigore degli emanandi decreti di esonero - l'esclusione dall'obbligo di documentazione per i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Ritenuto che determinate categorie di contribuenti per i particolari sistemi di gestione contabile adottati, offrono garanzie di affidabilita'; Considerato che per determinate categorie di prestazioni i corrispettivi vengono percepiti attraverso tecniche contabili che non danno luogo a materiali rapporti con la clientela e che in tali casi si presenta di estrema difficolta' l'adempimento relativo alla documentazione fiscale previsto nel primo comma dell'art. 12 della citata legge n. 413; Ritenuto che l'esonero dall'obbligo di certificazione debba essere concesso a coloro che compiono le operazioni esenti di cui all'art. 10, elencate nell'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Ritenuto di confermare l'art. 1, comma 2, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, che gia' dispone la non applicazione dell'obbligo di certificazione per le vendite di giornali quotidiani, di periodici, dei supporti integrativi, nonche' di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; Sentite le commissioni parlamentari competenti; Decreta: Art. 1. Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni sottoelencate: 1) operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie; 2) spettacoli ed altre attivita' soggetti all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1981. Attivita' diverse da quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le quali l'imponibile e' determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972, valevole anche per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; 3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; 4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi e prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale; 5) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare; 6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 7) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; 8) prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti; 9) prestazioni rese da fumisti nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; 10) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti; 11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali; 12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente; 13) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; 14) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando il pagamento del corrispettivo viene effettuato, sulla base di una determinazione automatica, mediante apparecchiature funzionanti a gettone, moneta, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche, elettriche e strumenti similari; 15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9- bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; 16) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; 17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; 18) prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici; 19) prestazioni rese dai dormitori pubblici; 20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza o vendite a domicilio; 21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.