Art. 2.
  Non sono altresi' soggette all'obbligo di  documentazione  indicato
nell'art.  1  del  presente  decreto,  in  relazione agli adempimenti
prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a  norma
dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972  sono  esonerate  dall'obbligo di emissione della fattura in
virtu' dei seguenti decreti ministeriali:
   decreto ministeriale 4 marzo  1976:  Associazione  italiana  della
Croce rossa;
   decreto    ministeriale    13    aprile    1978:   settore   delle
telecomunicazioni;
   decreto  ministeriale  20  luglio  1979:  enti  concessionari   di
autostrade;
   decreto   ministeriale   2  dicembre  1980:  esattori  comunali  e
consorziali;
   decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di  acqua,
gas,  energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i
cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
   decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di  acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
   decreto  ministeriale 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il
servizio di traghettamento di automezzi  commerciali  e  privati  tra
porti nazionali;
   decreto  ministeriale 26 luglio 1985: enti e societa' di credito e
finanziamento;
   decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture
nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.