Art. 2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di documentazione indicato nell'art. 1 del presente decreto, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtu' dei seguenti decreti ministeriali: decreto ministeriale 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa; decreto ministeriale 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; decreto ministeriale 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade; decreto ministeriale 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali; decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; decreto ministeriale 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali; decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e societa' di credito e finanziamento; decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.