IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 12 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che  ha
introdotto,   dal   1    gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione - a mezzo ricevuta o scontrino fiscale anche manuale o
prestampato a tagli fissi - dei corrispettivi delle cessioni di  beni
e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  per  le  quali  non e' obbligatoria l'emissione della
fattura se non a richiesta del cliente;
  Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente  al
Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti, nei confronti
di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul valore
aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per  ogni
operazione  per  la  quale  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della
fattura;
  Visti  il  decreto  ministeriale  13  ottobre  1979,   il   decreto
ministeriale  2 luglio 1980, i decreti ministeriali 18 settembre 1981
e il decreto ministeriale 28  gennaio  1983,  emanati  in  forza  del
richiamato art. 8;
  Vista  la legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni,
concernente  l'obbligo  da  parte   di   determinate   categorie   di
contribuenti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l'uso di  speciali  apparecchi  misuratori
fiscali;
  Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
che  attribuisce  al  Ministro  delle finanze - sentite le competenti
commissioni  parlamentari  -  la   facolta'   di   emanare   apposito
provvedimento   che  consenta  l'esercizio  della  opzione  utile  al
rilascio dello scontrino fiscale in luogo della  ricevuta  fiscale  e
viceversa,   nonche'  di  introdurre  limitazioni  a  tale  esercizio
rispetto a talune attivita';
  Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1992, che  hanno  determinato
le  caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale,
anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione
delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della richiamata  legge
n. 413/1991;
  Sentite le commissioni parlamentari competenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti obbligati
  Sono assoggettati alla disciplina della ricevuta fiscale i soggetti
e   le  operazioni  indicate  nei  decreti  ministeriali  emanati  in
attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
  Sono  assoggettati  alla  disciplina  dello  scontrino  fiscale   i
soggetti e le operazioni indicati nella legge 26 gennaio 1983, n. 18,
e nei relativi decreti di attuazione.
  Le operazioni imponibili, per le quali non sussista l'obbligo della
fatturazione  se  non  a richiesta del cliente, non rientranti fra le
operazioni previste dalle leggi n. 249 del 1976 e n. 18 del  1983,  e
relativi  decreti di attuazione, sono assoggettate, se prestazioni di
servizi, alla disciplina della ricevuta fiscale, se cessioni di beni,
a quella dello scontrino fiscale.
  I soggetti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale,
per  i  quali  non  e'  consentita  l'opzione  per  il rilascio della
ricevuta fiscale a termine del successivo art. 2, possono  utilizzare
la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino  manuale  limitatamente ad un
periodo di centoventi giorni a  partire  dalla  data  dell'ordinativo
degli apparecchi misuratori fiscali, purche' detto ordinativo risulti
effettuato entro il 31 dicembre 1992.