Art. 3. Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale I soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale possono certificare le operazioni, da essi effettuate, con il rilascio dello scontrino fiscale, osservandone la relativa disciplina, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualita' e la quantita' dell'operazione. E' comunque esclusa la facolta' di opzione e rimane quindi l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale con l'osservanza della relativa disciplina per le seguenti operazioni: 1) prestazioni di servizio rese nell'esercizio di imprese a domicilio o nell'abitazione dei clienti; 2) prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo di emissione della fattura.