Art. 3.
           Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale
  I soggetti obbligati al rilascio  della  ricevuta  fiscale  possono
certificare  le operazioni, da essi effettuate, con il rilascio dello
scontrino fiscale, osservandone la relativa disciplina, a  condizione
che  questo  contenga  la  specificazione degli elementi attinenti la
natura, la qualita' e la quantita' dell'operazione.
  E'  comunque  esclusa  la  facolta'  di  opzione  e  rimane  quindi
l'obbligo  di emissione della ricevuta fiscale con l'osservanza della
relativa disciplina per le seguenti operazioni:
   1) prestazioni  di  servizio  rese  nell'esercizio  di  imprese  a
domicilio o nell'abitazione dei clienti;
   2)  prestazioni  di  servizi,  effettuate  anche  a  domicilio, da
esercenti  laboratori  di  barbiere,  parrucchiere,  estetista  e  da
esercenti   attivita'   di   noleggio  di  beni  mobili,  non  tenuti
all'obbligo di emissione della fattura.