Art. 5.
                   Regolamentazione della opzione
  L'opzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente  decreto  deve
essere   esercitata   nella   dichiarazione   annuale   ovvero  nella
dichiarazione di inizio attivita' ed ha effetto, fino  a  quando  non
sia  revocata,  rispettivamente,  dal 1  gennaio ovvero dalla data di
inizio dell'attivita'.
  La revoca deve essere comunicata per iscritto entro il  10  gennaio
al  competente  ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e riprodotta
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dal  1   gennaio  dell'anno
nel quale la dichiarazione stessa e' presentata.