Art. 5. Regolamentazione della opzione L'opzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio attivita' ed ha effetto, fino a quando non sia revocata, rispettivamente, dal 1 gennaio ovvero dalla data di inizio dell'attivita'. La revoca deve essere comunicata per iscritto entro il 10 gennaio al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e riprodotta nella dichiarazione annuale ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno nel quale la dichiarazione stessa e' presentata.