Art. 6.
      Opzioni limitate nel tempo in occasione di fiere o mostre
  I soggetti di cui agli articoli 2,  3  e  4  del  presente  decreto
possono, in occasione di mostre o manifestazioni fieristiche, optare,
limitatamente alle operazioni ivi effettuate, per la ricevuta fiscale
o per lo scontrino fiscale.
  L'opzione  deve essere previamente comunicata al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.