Art. 6. Opzioni limitate nel tempo in occasione di fiere o mostre I soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto possono, in occasione di mostre o manifestazioni fieristiche, optare, limitatamente alle operazioni ivi effettuate, per la ricevuta fiscale o per lo scontrino fiscale. L'opzione deve essere previamente comunicata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.