Art. 8.
            Scontrino manuale o prestampato a tagli fissi
  Per le operazioni di commercio  effettuate  su  aree  pubbliche  in
forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge
28  marzo 1991, n. 112, e' ammesso il rilascio di scontrino manuale o
prestampato  a   tagli   fissi,   a   condizione   che   i   prodotti
commercializzati   appartengano   a   non   piu'   di  tre  categorie
merceologiche e che sia consentita l'opzione di cui all'art. 2.