Art. 8. Scontrino manuale o prestampato a tagli fissi Per le operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' ammesso il rilascio di scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, a condizione che i prodotti commercializzati appartengano a non piu' di tre categorie merceologiche e che sia consentita l'opzione di cui all'art. 2.