IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, cosi' come convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visti l'art. 2, comma 1, e l'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1989 sulla "Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti", ed in particolare l'art. 2 che rimanda ad un successivo decreto la definizione delle elaborazioni minime, delle modalita' di interconnessione e dei destinatari delle informazioni; Visti gli elaborati predisposti nell'ambito del progetti RIRI di cui alla delibera CIPE 20 marzo 1986 relativi alle modalita' di raccolta dei dati per l'istituzione del catasto dei rifiuti, alle elaborazioni minime obbligatorie ed all'aggiornamento delle schede di raccolta dei dati e della codifica dei rifiuti ospedalieri; Visto il parere della conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome espresso in data 20 giugno 1990; Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 ottobre 1990 di approvazione della nuova tabella dei codici di attivita' economica; Considerato che la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 475 del 1988 costituisce solo uno degli strumenti dei quali le regioni possono avvalersi per l'acquisizione dei dati necessari alla formazione del catasto dei rifiuti e che le regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 475/88 istituiranno osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti; Considerato che, per i rifiuti ospedalieri, e' necessario aggiornare la codifica particolare per i residui di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1989 in seguito all'emanazione del decreto ministeriale 25 maggio 1989; Considerata la necessita' di riesaminare il decreto ministeriale 26 aprile 1989 al fine di facilitare la elaborazione dei dati e semplificare altresi' le schede laddove i dati non risultano di particolare interesse; Considerato che e' opportuno fissare una codifica particolare per i rifiuti avviati al recupero e che per gli stessi e' opportuno indicare e semplificate modalita' di rilevazione; Considerata l'esigenza di un continuo aggiornamento della mappa delle discariche e degli impianti di smaltimento prevista dall'art. 6 della legge n. 441 del 1987; Considerato che l'art. 3, comma 3, della legge n. 475 del 1988 estende a tutti i produttori di rifiuti speciali, speciale di origine industriale assimilabili agli urbani o tossico e nocivi, l'obbligo di presentare denuncia e che, limitatamente ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani effettivamente raccolti dal servizio pubblico di raccolta dei R.S.U., e' sufficiente indicare specifiche e semplificate modalita' di rilevazione; Decreta: Art. 1. 1. Le elaborazioni minime obbligatorie, le modalita' di interconnessione ed i destinatari dell'informazione previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 9 novembre 1988, n. 475, relativi ai dati del Catasto dei rifiuti sono riportate nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Entro il mese di novembre di ogni anno, le regioni, o le prov- ince delegate inviano al Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque la disciplina dei rifiuti il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, le elaborazioni minime obbligatorie, previste nel precedente comma, relative all'anno precedente nonche' copia dei provvedimenti di cui alla lettera c) e d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. 3. Le regioni o le province delegate trasmettono, su supporto magnetico, contestualmente alle elaborazioni ed ai dati di cui al precedente comma, copia delle schede loro presentate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 475 del 1988 dai soggetti smaltitori, secondo tracciati multirecord preventivamente concordati con lo stesso Servizio del Ministero dell'ambiente.