Art. 4. 1. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati contenuti nelle varie schede con sistemi automatici di lettura e' necessario attenersi alle seguenti istruzioni: le dichiarazioni debbono essere presentate su fogli singoli prestampati su unica facciata e di formato UNI A4; le quadrettature dei campi da barrare o da riempire con i dati richiesti devono essere stampate con inchiostro nero OCR; le posizioni dei campi nelle schede devono essere rigorosamente conformi al modello depositato presso il Ministero dell'ambiente (Direzione generale A.R.S.) e l'Istituto superiore di sanita' (laboratorio di igiene ambientale); e' consentito inoltre l'uso di identici modelli a stampa monocromatica da utilizzarsi per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni purche' la consegna avvenga contestualmente anche su supporto magnetico con i dati organizzati secondo tracciati multire- cord concordati preventivamente con l'ente gestore del Catasto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1992 Il Ministro: RIPA DI MEANA