Art. 4.

  1.  Al  fine  di consentire l'acquisizione dei dati contenuti nelle
varie   schede  con  sistemi  automatici  di  lettura  e'  necessario
attenersi alle seguenti istruzioni:
  le   dichiarazioni  debbono  essere  presentate  su  fogli  singoli
prestampati su unica facciata e di formato UNI A4;
  le  quadrettature  dei  campi  da  barrare o da riempire con i dati
richiesti devono essere stampate con inchiostro nero OCR;
  le  posizioni  dei  campi  nelle schede devono essere rigorosamente
conformi  al  modello  depositato  presso  il Ministero dell'ambiente
(Direzione   generale  A.R.S.)  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(laboratorio di igiene ambientale);
  e'   consentito   inoltre   l'uso  di  identici  modelli  a  stampa
monocromatica da utilizzarsi per la compilazione meccanografica delle
dichiarazioni  purche'  la  consegna avvenga contestualmente anche su
supporto  magnetico con i dati organizzati secondo tracciati multire-
cord concordati preventivamente con l'ente gestore del Catasto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 14 dicembre 1992

                                           Il Ministro: RIPA DI MEANA