Art. 2. 1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato di ore quattro e anticipato di ore due. 2. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante, rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.