Art. 2.
  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti
all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione  attestante
rispettivamente  l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di
inizio e termine del divieto e' rispettivamente  posticipato  di  ore
quattro e anticipato di ore due.
  2.  Per  i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti  di
idonea  documentazione  attestante,  rispettivamente  l'origine  o la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'
rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.