Art. 3.
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli:
    a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti o di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti;
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c)  utilizzati  dagli  enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   "smaltimento
rifiuti",   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti al Ministero  delle  poste  e  telecomunicazioni,
purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" in lettere nere su disco
giallo, nonche'  quelli  di  supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione    rilasciata    dal    Ministero    delle   poste   e
telecomunicazioni;
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
    g)  adibiti  al  trasporto di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) che trasportano esclusivamente animali destinati a  gareggiare
in   manifestazioni   agonistiche   autorizzate,  da  effettuarsi  od
effettuate nelle 48 ore;
    i) che effettuano esclusivamente servizio di ristoro a bordo agli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili;
    l)  che  trasportano  forniture  di  viveri  o  di  altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione;
    m) che trasportano esclusivamente:
     m,1) giornali, quotidiani e periodici;
     m,2) prodotti per uso medico;
     m,3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purche' muniti
di  cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in  nero  la  lettera  "d"
minuscola  di  altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.