Art. 2. Modalita' procedimentali 1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo. 2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario. 3. L'amministrazione potra' prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio. 4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario: deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituto, societa', ecc. 5. Nella domanda devono essere, altresi', indicate: le finalita' per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni; le eventuali altre attivita' svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura. 6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attivita' che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa. 7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) atto costitutivo (per le societa' l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale); b) statuto; c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda; d) struttura organizzativa; e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile); f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati ne' si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione). 8. Nel caso di istanze volte ad ottenere il finanziamento di strutture dovra' essere altresi' allegato in duplice copia: a) il computo metrico estimativo dettagliato, le cartografie, nonche' la relazione tecnico-economica dell'opera; b) il certificato del tribunale, in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante nonche' l'assenza di procedure esecutive e fallimentari; c) il parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco; d) il parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruita' dei prezzi esposti negli elaborati; e) la dichiarazione del beneficiario contenente l'impegno a non distogliere, per un periodo non inferiore a dieci anni, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione finale del contributo, le opere dalla destinazione produttiva per cui sono state proposte; f) atto nel quale il richiedente dichiari di non aver ricevuto in passato e di non richiedere in futuro contributi da altri enti pubblici nazionali e comunitari per la stessa iniziativa. 9. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.