Art. 2.
                      Modalita' procedimentali
  1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione  osserva  le
disposizioni riportate nel presente articolo.
  2.  Il  termine di presentazione delle domande e' fissato alla data
del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.
  3. L'amministrazione potra' prendere in considerazione  le  domande
pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili
in   bilancio   e   che   sia   ancora  possibile  completare  l'iter
procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.
  4.  La  domanda  di  richiesta  di   concessione   del   contributo
finanziario:
   deve  contenere  tutti  gli  elementi  che  permettono la perfetta
individuazione del beneficiario, compresa la  ragione  sociale  e  la
sede;
   deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell'ente,
istituto, societa', ecc.
  5. Nella domanda devono essere, altresi', indicate:
   le finalita' per cui  si  chiede  il  contributo  finanziario,  la
misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;
   le  eventuali  altre attivita' svolte o in corso di svolgimento in
collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare  con
il Ministero dell'agricoltura.
  6.  Alla  domanda  deve essere allegato il programma dell'attivita'
che si intende realizzare, completo di tempistica, con  l'indicazione
delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi
e  del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni
singola voce di spesa.
  7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
    a) atto costitutivo (per  le  societa'  l'atto  costitutivo  deve
essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);
    b) statuto;
    c)  delibera  dell'organo  sociale che autorizza la presentazione
della domanda;
    d) struttura organizzativa;
    e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);
    f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per  la
realizzazione del progetto non sono stati utilizzati ne' si intendono
utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente
erogatore e la misura di contribuzione).
  8.  Nel  caso  di  istanze  volte  ad  ottenere il finanziamento di
strutture dovra' essere altresi' allegato in duplice copia:
    a) il computo metrico  estimativo  dettagliato,  le  cartografie,
nonche' la relazione tecnico-economica dell'opera;
    b) il certificato del tribunale, in data non anteriore a tre mesi
dal  quale  risulti  che  il  richiedente si trova nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante
nonche' l'assenza di procedure esecutive e fallimentari;
    c)  il  parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del
fuoco;
    d) il parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle  opere
civili  ed  affini  e  sulla  congruita'  dei  prezzi  esposti  negli
elaborati;
    e) la dichiarazione del beneficiario contenente l'impegno  a  non
distogliere, per un periodo non inferiore a dieci anni, dalla data di
emanazione  del  provvedimento di liquidazione finale del contributo,
le opere dalla destinazione produttiva per cui sono state proposte;
    f) atto nel quale il richiedente dichiari di non aver ricevuto in
passato e di non  richiedere  in  futuro  contributi  da  altri  enti
pubblici nazionali e comunitari per la stessa iniziativa.
  9.   Le   istruzioni  per  l'esecuzione  del  programma  e  per  la
presentazione della documentazione contabile  saranno  contenute  nel
decreto di concessione o allegate al medesimo.