Art. 2.
                      Modalita' procedimentali
  1.  Per  la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le
disposizioni riportate nel presente articolo.
  2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato  alla  data
del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.
  3.  L'amministrazione  potra' prendere in considerazione le domande
pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili
in  bilancio  e  che   sia   ancora   possibile   completare   l'iter
procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.
  4.   La   domanda   di  richiesta  di  concessione  del  contributo
finanziario:
   deve contenere tutti  gli  elementi  che  permettono  la  perfetta
individuazione  del  beneficiario,  compresa  la ragione sociale e la
sede;
   deve essere sottoscritta dal legale rappresentante  dell'istituto,
organismo, ecc.
  5. Nella domanda devono essere, altresi', indicate:
   le  finalita'  per  cui  si  chiede  il contributo finanziario, la
misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;
   le eventuali altre attivita' svolte o in corso di  svolgimento  in
collaborazione  con la pubblica amministrazione ed in particolare con
il Ministero dell'agricoltura.
  6. Alla domanda deve essere allegato  il  programma  dell'attivita'
che  si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione
delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi
e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di  ogni
singola voce di spesa.
  7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
    a)  atto  costitutivo  (per  le  societa' l'atto costitutivo deve
essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);
    b) statuto;
    c) delibera dell'organo sociale che  autorizza  la  presentazione
della domanda;
    d) struttura organizzativa;
    e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);
    f)  dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la
realizzazione del progetto non sono stati utilizzati ne' si intendono
utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente
erogatore e la misura di contribuzione).
  8.  Le  istruzioni  per  l'esecuzione  del  programma  e   per   la
presentazione  della  documentazione  contabile saranno contenute nel
decreto di concessione o allegate al medesimo.