Art. 2. 1. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce "beni strumentali": non deve tenersi conto di quello relativo ai beni immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore a un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attivita' nel corso del periodo di imposta; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorche' non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attivita'. 2. Le voci "costo del venduto" e "costo delle materie impiegate" sono determinate sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi - esclusi quelli di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali. 3. La voce "altri costi" e' determinata comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle e, per gli esercenti attivita' d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonche' le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento, e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 4. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce "retribuzioni", devono comprendersi, relativamente ai lavoratori dipendenti, gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonche' le partecipazioni agli utili. Vanno altresi' compresi i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di societa'. 5. Per gli esercenti arti e professioni, il coefficiente relativo all'anzianita', espresso in migliaia di lire, deve essere moltiplicato per il numero degli anni di attivita' escludendo i primi cinque e considerando per meta' i successivi sei. Per coloro che hanno superato i trent'anni di attivita' il coefficiente deve essere moltiplicato per un numero pari a ventidue, diminuito degli anni di attivita' successivi al trentesimo. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni l'anzianita' e' determinata dalla media delle anzianita' degli associati. 6. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci contenute nelle tabelle devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di determinazione del reddito.