Art. 2.
  1. Ai fini della determinazione  dell'importo  relativo  alla  voce
"beni strumentali": non deve tenersi conto di quello relativo ai beni
immobili;  va  computato il valore dei beni il cui costo unitario non
e' superiore a un milione di lire; le spese relative all'acquisto  di
beni   mobili   adibiti   promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  e
professione o dell'impresa ed all'uso  personale  o  familiare  vanno
computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti
per  una  parte  dell'anno  deve  essere  ragguagliato  ai  giorni di
possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attivita'
nel corso del periodo di imposta; per i beni acquisiti in  dipendenza
di  contratti  di  locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei
canoni  pattuiti,  ancorche'  non  scaduti,  compreso  il  prezzo  di
riscatto,  va  diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti
in comodato ovvero  in  dipendenza  di  contratti  di  locazione  non
finanziaria  deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al
momento della loro immissione nell'attivita'.
  2. Le voci "costo del venduto" e "costo  delle  materie  impiegate"
sono  determinate  sommando  l'ammontare delle esistenze iniziali dei
beni di cui all'art. 53 del citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi  - esclusi quelli di cui al comma 1, lettera c), dello stesso
articolo, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
cui al successivo art.  60 - a quello degli acquisti  dei  menzionati
beni  effettuati  nell'anno  e  sottraendo l'ammontare delle relative
rimanenze finali.
  3. La voce  "altri  costi"  e'  determinata  comprendendo  tutti  i
componenti  negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci
specificate nelle tabelle e, per gli esercenti  attivita'  d'impresa,
esclusi  il  costo  di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri
titoli in serie  o  di  massa,  nonche'  le  esistenze  iniziali  dei
predetti  beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati
in partecipazione, le minusvalenze  patrimoniali,  le  sopravvenienze
passive  e  le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento
anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento,  e  le
deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79,
comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  4.  Ai  fini  della  determinazione dell'importo relativo alla voce
"retribuzioni",  devono  comprendersi,  relativamente  ai  lavoratori
dipendenti, gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in
natura,  i  contributi,  le  quote  di  indennita'  di  quiescenza  e
previdenza  maturate  nell'anno  -   con   esclusione   delle   somme
corrisposte  nell'anno  al  lavoratore  che  ha  cessato  l'attivita'
eventualmente dedotte in base al  criterio  di  cassa  -  nonche'  le
partecipazioni   agli  utili.  Vanno  altresi'  compresi  i  compensi
relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,  con
esclusione di quelli spettanti agli amministratori di societa'.
  5.  Per  gli esercenti arti e professioni, il coefficiente relativo
all'anzianita',  espresso  in   migliaia   di   lire,   deve   essere
moltiplicato per il numero degli anni di attivita' escludendo i primi
cinque  e  considerando  per  meta'  i successivi sei. Per coloro che
hanno  superato i trent'anni di attivita' il coefficiente deve essere
moltiplicato per un numero pari a ventidue, diminuito degli  anni  di
attivita'  successivi  al  trentesimo. Per le associazioni costituite
tra persone fisiche per l'esercizio in  forma  associata  di  arti  e
professioni  l'anzianita' e' determinata dalla media delle anzianita'
degli associati.
  6. Ai fini della determinazione degli importi  relativi  alle  voci
contenute  nelle  tabelle  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se  non  dedotti
in sede di determinazione del reddito.