Art. 3.
  1.  L'ammontare  risultante  dall'applicazione   dei   coefficienti
presuntivi  di  ricavi  o  compensi  sulla  base  delle  disposizioni
contenute negli articoli precedenti va maggiorato di un importo  pari
al  contributo  diretto  lavorativo,  determinato tenendo conto delle
esclusioni, delle riduzioni e degli incrementi previsti  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.