Art. 3. 1. L'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti va maggiorato di un importo pari al contributo diretto lavorativo, determinato tenendo conto delle esclusioni, delle riduzioni e degli incrementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.