Art. 4.
  1. L'ammontare calcolato ai sensi delle disposizioni dei precedenti
articoli e' aumentato dei componenti positivi diversi dai  ricavi  di
cui  all'art.  53 del citato testo unico delle imposte sui redditi ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli
50 e 79 dello stesso testo unico. Sono  in  ogni  caso  deducibili  i
componenti negativi presi a base per l'applicazione dei coefficienti.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11,
comma 3, e nell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992.