Art. 4. 1. L'ammontare calcolato ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli e' aumentato dei componenti positivi diversi dai ricavi di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli 50 e 79 dello stesso testo unico. Sono in ogni caso deducibili i componenti negativi presi a base per l'applicazione dei coefficienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, e nell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992.