Art. 5.
  1. L'ammontare calcolato a norma degli articoli 1, 2 e 3 e' assunto
ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  la  determinazione
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di operazioni imponibili
per il periodo di imposta 1992, tenendo conto dei diversi criteri che
disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni.
  2.  L'ammontare complessivo di cui al precedente comma va ripartito
in presenza di operazioni imponibili, esenti  e  non  imponibili,  in
proporzione  degli ammontari indicati nella dichiarazione annuale. Al
maggior ammontare delle operazioni imponibili va applicata l'aliquota
ottenuta dalla media  aritmetica  ponderata  delle  singole  aliquote
risultanti dalla dichiarazione.
  3.  In  caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale il
volume d'affari di cui al comma 1 si presume, salvo prova  contraria,
relativo  ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui
all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633.