Art. 5. 1. L'ammontare calcolato a norma degli articoli 1, 2 e 3 e' assunto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1992, tenendo conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. 2. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma va ripartito in presenza di operazioni imponibili, esenti e non imponibili, in proporzione degli ammontari indicati nella dichiarazione annuale. Al maggior ammontare delle operazioni imponibili va applicata l'aliquota ottenuta dalla media aritmetica ponderata delle singole aliquote risultanti dalla dichiarazione. 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale il volume d'affari di cui al comma 1 si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.