Art. 6. 1. Gli importi determinati sulla base del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo di quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se risultano piu' favorevoli al contribuente. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente gli importi indicati nella tabella relativa al contributo diretto lavorativo vanno ridotti tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro delle finanze GORIA