Art. 6.
  1. Gli importi determinati sulla base del comma 1 dell'art.  3  del
presente  decreto  sono  utilizzati per l'accertamento dei periodi di
imposta precedenti, in luogo di quelli  risultanti  dall'applicazione
dei  coefficienti  presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se
risultano piu' favorevoli al contribuente. Ai fini della disposizione
di cui al periodo  precedente  gli  importi  indicati  nella  tabella
relativa al contributo diretto lavorativo vanno ridotti tenendo conto
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1992
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              AMATO
Il Ministro delle finanze
         GORIA