IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
  Visto l'art. 14 del  suindicato  decreto  presidenziale,  il  quale
stabilisce  che  per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima
importanza  e  per  le   attivita'   soggette   ad   imposta   svolte
congiuntamente  ad  altre  che  non  vi  sono  soggette,  nonche' per
particolari  tipi  di  scommesse,  il  Ministro  delle  finanze  puo'
stabilire,   con   proprio   decreto,   imponibili   forfetari   medi
giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione  di  detti
imponibili,  valevoli  su  scala nazionale, indicando il sistema ed i
termini di pagamento del tributo  con  le  garanzie  e  le  modalita'
necessarie ad assicurare l'applicazione;
  Avuto   riguardo  alla  minima  importanza  delle  attivita'  dello
spettacolo viaggiante indicate nell'elenco di cui  all'art.  4  della
legge  18  marzo  1968,  n.  337,  per  il  cui  esercizio  sia stata
rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 della stessa  legge  n.
337,   ovvero   risultino   installate   in  parchi  di  divertimento
autorizzati ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 18 marzo 1968, n.
337;
                              Decreta:
  E' approvata l'annessa regolamentazione, che forma parte integrante
del presente decreto, concernente la determinazione forfetaria  degli
imponibili  e  i  criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e
dell'IVA connessa ai corrispettivi  dell'esercizio  delle  attrazioni
viaggianti  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  6 della legge 18 marzo
1968, n. 337, oppure installate in parchi di divertimento autorizzati
ai sensi dell'art. 7 della medesima legge 18 marzo 1968, n. 337.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1  gennaio 1993.
   Roma, 29 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA