Art. 5.
                       Modalita' di erogazione
  1.  La  prescrizione  dei  presidi  di  cui  agli elenchi A, B e C,
redatta dal medico specialista dell'unita' sanitaria locale o  di  un
presidio  sanitario  pubblico, e' parte integrante di un programma di
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni  o  loro  esiti  che
singolarmente  per  concorso o coesistenza determinano l'invalidita'.
A tal fine la prima prescrizione deve comprendere:
    a) una diagnosi circostanziata che  scaturisca  da  una  completa
valutazione clinica e strumentale;
    b) l'indicazione del presidio con il codice di riferimento di cui
al nomenclatore-tariffario;
    c)  un  programma  terapeutico comprendente: tempi di impiego del
presidio, parziale e totale - modalita'  di  controllo  -  variazioni
prevedibili   nel   tempo  -  possibili  controindicazioni  e  limiti
d'impiego - significato terapeutico e riabilitativo.
  2.  Ogni  prescrizione  deve  essere  integrata   da   una   valida
informazione   al  paziente,  od  ai  suoi  assistenti,  riguardo  le
caratteristiche funzionali o terapeutiche del presidio  concesso.  Le
aziende   abilitate   alla   fornitura  dei  presidi  su  misura  che
necessitano di essere personalizzati in tutto o  in  parte  prima  di
essere  applicati  al paziente, sono tenute a redigere una detagliata
scheda-progetto di costruzione con sviluppo a  codice,  da  rimettere
per il benestare, insieme alla prescrizione, alla U.S.L. di residenza
dell'invalido.
  3.  L'unita' sanitaria locale nel cui territorio risiede l'invalido
autorizza la fornitura del presidio  sulla  base  della  prescrizione
redatta  in conformita' al punto 1 del medico specialista dell'unita'
sanitaria  locale  stessa  o  di  un  presidio  sanitario   pubblico.
L'autorizzazione  deve  riportare  i  numeri  di  codice, di cui agli
allegati A e B, indicati nella prescrizione e nell'eventuale  scheda-
progetto di costruzione di cui al punto 2.
  4.  L'unita'  sanitaria  locale  deve  intestare  una  scheda ed un
fascicolo per ogni assistito per annotare e  conservare  copia  delle
autorizzazioni  rilasciate.  Tali  atti  vanno  conservati  e messi a
disposizione in occasione di verifiche o controlli.
  5. Qualora l'invalido sia ricoverato  in  una  struttura  sanitaria
pubblica  o  convenzionata  ai  sensi  degli articoli 39, 41, 42 e 43
della legge n. 833/1978  ubicata  fuori  dal  territorio  dell'unita'
sanitaria  locale di residenza dell'invalido stesso ed esistano gravi
motivi di necessita' ed urgenza che giustifichino la  piu'  sollecita
fornitura  del  presidio,  la  prescrizione  e  l'autorizzazione alla
fornitura verra' rilasciata  dall'unita'  sanitaria  locale  nel  cui
territorio  e'  ubicata  la  struttura sanitaria in cui e' ricoverato
l'invalido. In tal caso quest'ultima dovra'  inviare  tempestivamente
comunicazione   all'unita'   sanitaria   locale   di   residenza  del
ricoverato.
  6. L'invalido o chi ne esercita la tutela dovra', al momento  della
consegna   del   presidio,   rilasciare  all'azienda  fornitrice  una
dichiarazione di ricevuta. Nel caso in  cui  il  presidio  non  venga
consegnato  all'invalido,  ma  spedito  per corriere, per posta o per
altro  mezzo,  l'azienda  fornitrice  dovra'  certificare  l'avvenuta
spedizione allegando copia  del  bollettino  di  spedizione  o  della
lettera di vettura.
  7.  Le  unita' sanitarie locali stabiliranno opportune intese con i
fornitori di presidi di  cui  all'allegato  C  di  modo  che  ne  sia
garantita   la   funzionalita'   per   il   periodo   di  concessione
dell'apparecchio all'invalido.