Art. 5. Modalita' di erogazione 1. La prescrizione dei presidi di cui agli elenchi A, B e C, redatta dal medico specialista dell'unita' sanitaria locale o di un presidio sanitario pubblico, e' parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che singolarmente per concorso o coesistenza determinano l'invalidita'. A tal fine la prima prescrizione deve comprendere: a) una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale; b) l'indicazione del presidio con il codice di riferimento di cui al nomenclatore-tariffario; c) un programma terapeutico comprendente: tempi di impiego del presidio, parziale e totale - modalita' di controllo - variazioni prevedibili nel tempo - possibili controindicazioni e limiti d'impiego - significato terapeutico e riabilitativo. 2. Ogni prescrizione deve essere integrata da una valida informazione al paziente, od ai suoi assistenti, riguardo le caratteristiche funzionali o terapeutiche del presidio concesso. Le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura che necessitano di essere personalizzati in tutto o in parte prima di essere applicati al paziente, sono tenute a redigere una detagliata scheda-progetto di costruzione con sviluppo a codice, da rimettere per il benestare, insieme alla prescrizione, alla U.S.L. di residenza dell'invalido. 3. L'unita' sanitaria locale nel cui territorio risiede l'invalido autorizza la fornitura del presidio sulla base della prescrizione redatta in conformita' al punto 1 del medico specialista dell'unita' sanitaria locale stessa o di un presidio sanitario pubblico. L'autorizzazione deve riportare i numeri di codice, di cui agli allegati A e B, indicati nella prescrizione e nell'eventuale scheda- progetto di costruzione di cui al punto 2. 4. L'unita' sanitaria locale deve intestare una scheda ed un fascicolo per ogni assistito per annotare e conservare copia delle autorizzazioni rilasciate. Tali atti vanno conservati e messi a disposizione in occasione di verifiche o controlli. 5. Qualora l'invalido sia ricoverato in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43 della legge n. 833/1978 ubicata fuori dal territorio dell'unita' sanitaria locale di residenza dell'invalido stesso ed esistano gravi motivi di necessita' ed urgenza che giustifichino la piu' sollecita fornitura del presidio, la prescrizione e l'autorizzazione alla fornitura verra' rilasciata dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicata la struttura sanitaria in cui e' ricoverato l'invalido. In tal caso quest'ultima dovra' inviare tempestivamente comunicazione all'unita' sanitaria locale di residenza del ricoverato. 6. L'invalido o chi ne esercita la tutela dovra', al momento della consegna del presidio, rilasciare all'azienda fornitrice una dichiarazione di ricevuta. Nel caso in cui il presidio non venga consegnato all'invalido, ma spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, l'azienda fornitrice dovra' certificare l'avvenuta spedizione allegando copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura. 7. Le unita' sanitarie locali stabiliranno opportune intese con i fornitori di presidi di cui all'allegato C di modo che ne sia garantita la funzionalita' per il periodo di concessione dell'apparecchio all'invalido.