Art. 8.
                   Forniture successive alla prima
  1.  Il  rinnovo del presidio puo' essere disposto quando sussistano
le seguenti condizioni:
    che il presidio sia ancora necessario;
    che sia trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura come
appresso indicato;
    che il presidio precedentemente fornito non  sia  piu'  idoneo  o
convenientemente riparabile.
  2.  I  tempi minimi che dovranno trascorrere tra il rilascio di una
nuova autorizzazione e la data della precedente  autorizzazione  alla
fornitura sono cosi' fissati per i soggetti maggiorenni:
A) Presidi ortopedici:
  calzature, rialzi plantari .............................   18 mesi
  tutori per arto inferiore ..............................    2 anni
  apparecchi tutori per alterazioni vertebrali (minerve,
  busti ortopedici, ecc.) ................................    3 anni
  presidi addominali .....................................    2 anni
  protesi estetica tradizionale di arto superiore ........    5 anni
  protesi estetica modulare di arto superiore ............    7 anni
  protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore    8 anni
  protesi mioelettrica o elettronica per arto superiore ..    8 anni
  protesi tradizionale di coscia .........................    4 anni
  protesi modulare di coscia o disarticolazione di
  ginocchio od anca ......................................    5 anni
  protesi tradizionale di gamba ..........................    3 anni
  protesi modulare di gamba ..............................    4 anni
  protesi tradizionale di piede ..........................    2 anni
  carrozzella con motore a scoppio .......................    7 anni
  carrozzella a trazione elettrica .......................    6 anni
  carrozzella ortopedica chiudibile ......................    7 anni
  deambulatori, stampelle, tripodi e quadripodi,  solleva-
  tori  seggiolini,   passeggini,   carrozzelle    rigide,
  biciclette..............................................    8 anni
Ausili tecnici ortopedici:
  letto ortopedico .......................................    8 anni
  materasso antidecubito .................................    5 anni
  cuscino antidecubito ...................................    3 anni
B) Protesi acustiche .....................................    7 anni
C) Ausili tecnici attinenti la funzione acustica:
  sistemi speciali per la riabilitazione acustica e
  ortofonica .............................................    8 anni
D) Protesi per laringectomizzati .........................    2 anni
E) Apparecchi fonetici e ausili tecnici attinenti la
  funzione vocale ........................................    7 anni
F) Protesi oculari:
  in vetro ...............................................    2 anni
  in resina ..............................................    3 anni
G) Presidi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti.
Ausili percettivi:
  bastone bianco rigido o pieghevole .....................    3 anni
  orologio da tasca o da polso, sveglia ..................    6 anni
  termometro .............................................    4 anni
  tavoletta con punteruolo per scrittura Braille .........    5 anni
  macchina da scrivere dattilo-Braille ...................    6 anni
  apparecchio per la matematica cubaritmo ................    6 anni
  apparecchio  per  la  comunicazione  sordo-ciechi  tast-
  alfabet.................................................   10 anni
Presidi ottici correttivi ................................    4 anni
Sussidi ottici correttivi ................................    6 anni
Ausili tecnici attinenti la funzione visiva ..............    7 anni
H) Protesi fisiognomiche .................................    4 anni
I) Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria .....    7 anni
L) Ausili tecnici per il recupero della funzione alimentare   7 anni
  I  tempi minimi suindicati sono da intendersi tra forniture succes-
sive di presidi definitivi. Non si applicano invece tra la  fornitura
di  protesi  di  arto  provvisoria  e  la  prima fornitura di protesi
definitiva. I termini sopra indicati  possono  essere  abbreviati  in
casi  di  particolari  necessita'  terapeutiche,  riabilitative  o di
modifica dello stato psico-fisico dell'invalido, sulla  base  di  una
dettagliata  relazione  sottoscritta da medico specialista della USL,
nonche' di particolare usura del presidio.
  3. Una ulteriore fornitura dello stesso presidio viene concessa per
una sola volta anche prima della scadenza dei tempi minimi,  in  caso
di  smarrimento  o  di rottura accidentale del presidio sulla base di
una formale dichiarazione, sottoscritta dall'invalido  o  da  chi  ne
esercita   la   tutela,  e  comunque,  in  caso  di  rottura,  previo
accertamento dell'evidenza  del  danno,  dell'impossibilita'  tecnica
della  riparazione, della non convenienza economica della riparazione
o della non perfetta funzionalita' del presidio riparato.
  4. Per quanto riguarda i minori di  anni  18  non  vengono  fissati
limiti  di  tempo tra una fornitura e la successiva, in quanto l'eta'
evolutiva rende necessaria la sostituzione  o  la  modificazione  del
presidio  con  cadenze  temporali  variabili  da soggetto a soggetto,
previ i controlli clinici previsti.