Art. 8. Forniture successive alla prima 1. Il rinnovo del presidio puo' essere disposto quando sussistano le seguenti condizioni: che il presidio sia ancora necessario; che sia trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura come appresso indicato; che il presidio precedentemente fornito non sia piu' idoneo o convenientemente riparabile. 2. I tempi minimi che dovranno trascorrere tra il rilascio di una nuova autorizzazione e la data della precedente autorizzazione alla fornitura sono cosi' fissati per i soggetti maggiorenni: A) Presidi ortopedici: calzature, rialzi plantari ............................. 18 mesi tutori per arto inferiore .............................. 2 anni apparecchi tutori per alterazioni vertebrali (minerve, busti ortopedici, ecc.) ................................ 3 anni presidi addominali ..................................... 2 anni protesi estetica tradizionale di arto superiore ........ 5 anni protesi estetica modulare di arto superiore ............ 7 anni protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore 8 anni protesi mioelettrica o elettronica per arto superiore .. 8 anni protesi tradizionale di coscia ......................... 4 anni protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio od anca ...................................... 5 anni protesi tradizionale di gamba .......................... 3 anni protesi modulare di gamba .............................. 4 anni protesi tradizionale di piede .......................... 2 anni carrozzella con motore a scoppio ....................... 7 anni carrozzella a trazione elettrica ....................... 6 anni carrozzella ortopedica chiudibile ...................... 7 anni deambulatori, stampelle, tripodi e quadripodi, solleva- tori seggiolini, passeggini, carrozzelle rigide, biciclette.............................................. 8 anni Ausili tecnici ortopedici: letto ortopedico ....................................... 8 anni materasso antidecubito ................................. 5 anni cuscino antidecubito ................................... 3 anni B) Protesi acustiche ..................................... 7 anni C) Ausili tecnici attinenti la funzione acustica: sistemi speciali per la riabilitazione acustica e ortofonica ............................................. 8 anni D) Protesi per laringectomizzati ......................... 2 anni E) Apparecchi fonetici e ausili tecnici attinenti la funzione vocale ........................................ 7 anni F) Protesi oculari: in vetro ............................................... 2 anni in resina .............................................. 3 anni G) Presidi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti. Ausili percettivi: bastone bianco rigido o pieghevole ..................... 3 anni orologio da tasca o da polso, sveglia .................. 6 anni termometro ............................................. 4 anni tavoletta con punteruolo per scrittura Braille ......... 5 anni macchina da scrivere dattilo-Braille ................... 6 anni apparecchio per la matematica cubaritmo ................ 6 anni apparecchio per la comunicazione sordo-ciechi tast- alfabet................................................. 10 anni Presidi ottici correttivi ................................ 4 anni Sussidi ottici correttivi ................................ 6 anni Ausili tecnici attinenti la funzione visiva .............. 7 anni H) Protesi fisiognomiche ................................. 4 anni I) Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria ..... 7 anni L) Ausili tecnici per il recupero della funzione alimentare 7 anni I tempi minimi suindicati sono da intendersi tra forniture succes- sive di presidi definitivi. Non si applicano invece tra la fornitura di protesi di arto provvisoria e la prima fornitura di protesi definitiva. I termini sopra indicati possono essere abbreviati in casi di particolari necessita' terapeutiche, riabilitative o di modifica dello stato psico-fisico dell'invalido, sulla base di una dettagliata relazione sottoscritta da medico specialista della USL, nonche' di particolare usura del presidio. 3. Una ulteriore fornitura dello stesso presidio viene concessa per una sola volta anche prima della scadenza dei tempi minimi, in caso di smarrimento o di rottura accidentale del presidio sulla base di una formale dichiarazione, sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela, e comunque, in caso di rottura, previo accertamento dell'evidenza del danno, dell'impossibilita' tecnica della riparazione, della non convenienza economica della riparazione o della non perfetta funzionalita' del presidio riparato. 4. Per quanto riguarda i minori di anni 18 non vengono fissati limiti di tempo tra una fornitura e la successiva, in quanto l'eta' evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modificazione del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previ i controlli clinici previsti.