Art. 2. 
  1.   Gli   interventi   a   favore   delle   aziende   agricole   e
florovivaistiche, singole o  associate,  nonche'  per  il  ripristino
delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica,  nei  territori
colpiti dagli eventi alluvionali di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese  di  agosto  1991,  da
grandinate di straordinaria gravita', nella regione Liguria  e  nella
provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da  avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita', individuati,  ai  fini  della
declaratoria di eccezionale avversita' atmosferica, con  decreto  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti  a  carico  del
Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n.
590. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' integrato di lire 100 miliardi per
l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1992,   all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590  del
1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".