Art. 2. 1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonche' per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravita', nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversita' atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".