Art. 3. 
  1. Alle imprese industriali, commerciali,  artigiane,  alberghiere,
di  servizi,  turistiche  e  della  pesca,  che  abbiano  impianti  o
attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di  cui
all'articolo 1, ed a  quelle  site  nella  regione  Liguria  e  nella
provincia di Latina colpite nel medesimo  mese  di  ottobre  1991  da
avversita' atmosferiche di eccezionale  intensita'  si  applicano  le
provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 febbraio1952, n. 50, come integrato
dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. 
  2. Per la  concessione  dei  contributi  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 7- bis del decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e
successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di lire
4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo  dello
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per il medesimo anno. 
  3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate  alla
erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto
disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n.
198,  il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
provvede   alla   individuazione   dei   comuni   beneficiari   delle
disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa  con  i
Ministri   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede,  quanto  a  lire  2  miliardi,  mediante  riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1991,   all'uopo   intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'atorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come
determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29
dicembre 1990, n. 405, e quanto a lire 2 miliardi, mediante  utilizzo
delle disponibilita' relative agli interventi di cui all'articolo  9,
comma  quinto,  della  legge  13  maggio  1985,  n.   198,   all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta la  relativa  autorizzazione
di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.