Art. 3. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. 2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7- bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. 3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'atorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.