Art. 4. 1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di 20 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della predetta legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 30 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, e corrispondente capitolo per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 183 del 1989. 2. Le disponibilita' previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della Consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e 9, per le attivita' di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente legge-quadro sulle aree protette, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.