Art. 4. 
  1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche  necessarie  per
completare la diga del Bilancino di cui  all'articolo  31,  comma  6,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa  di  lire
40 miliardi per l'anno 1992  e  di  20  miliardi  per  il  1993.  Per
assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino  sperimentale  di
cui all'articolo 30 della predetta legge 18 maggio 1989, n.  183,  e'
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 30
miliardi per l'anno 1993.  All'onere  derivante  dell'attuazione  del
presente  articolo  si  provvede  mediante  parziale  utilizzo  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, e corrispondente  capitolo  per  l'anno  1993,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 183 del 1989. 
  2. Le disponibilita' previste per l'anno 1991 relative  alle  somme
necessarie  per  il  funzionamento  della  Consulta  tecnica  di  cui
all'articolo 3, commi 7 e  9,  per  le  attivita'  di  educazione  ed
informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le  attivita'  di
cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
concernente legge-quadro sulle aree  protette,  da  iscriversi  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate  alla
chiusura  del  predetto  esercizio   finanziario,   possono   esserlo
nell'esercizio finanziario 1992. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente provvedimento.