La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  -  Ispettorato
tecnico,  il  Ministero  dei   trasporti   -   Ispettorato   per   la
motorizzazione  civile,  l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unita'  sanitarie  locali  possono
avvalersi,   per   l'effettuazione  degli  interventi  di  rispettiva
competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli  ingegneri  e  dei
periti  industriali  iscritti  negli  elenchi  di cui all'articolo 3,
subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al  comma  2,
lettera  b),  del  presente articolo, e nei limiti quantificati nella
medesima lettera b).
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1  che  intendano  avvalersi,
per  l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui
all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei  periti  industriali
iscritti  negli  elenchi  di  cui  all'articolo  3,  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge  indicono  conferenze  di
servizio per la:
    a)  quantificazione  su base annuale della capacita' di espletare
gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2;
    b) quantificazione, con riferimento alla casistica  degli  ultimi
tre  anni,  del  numero  e  della  tipologia degli interventi che non
possono essere effettuati entro trenta giorni dalla  ricezione  della
richiesta   di  esame  del  progetto,  di  collaudo  o  di  ispezione
straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del  termine
per l'ispezione periodica;
    c) individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di
produttivita',   che   permettano,   nell'arco   di  tre  anni,  alle
amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di  propria
competenza, di cui all'articolo 2;
    d)  fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati individuati;
    e) individuazione delle  forme  di  controllo  a  campione  sugli
interventi  affidati  ai professionisti iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 8.
  3.  Le  conferenze  di  servizio  di  cui al comma 2 possono essere
riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore
definizione dei contenuti delle stesse.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.