Art. 10.
  1. La presente legge cessa di avere  vigore  il  giorno  successivo
alla   scadenza  del  termine  di  sei  anni  dalla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini
del diritto di accesso, gli atti e i risultati  delle  conferenze  di
servizio  di  cui  all'articolo 1 e i dati di cui al comma 2, lettera
d), dell'articolo 5, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                                _____
 
          Nota all'art. 10:
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi".