Art. 10. 1. La presente legge cessa di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati delle conferenze di servizio di cui all'articolo 1 e i dati di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 5, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _____
Nota all'art. 10: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".