Art. 2. 1. Gli interventi per la cui effettuazione si puo' fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano: a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni; b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415; c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
Note all'art. 2: - Il R.D. n. 824/1927 reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione". - Il D.M. 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, reca: "Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) e' il seguente: "Art. 2. - Nessun ascensore o montacarichi puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata. La licenza di impianto e' rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalita' stabilite nel regolamento. La licenza di esercizio e' concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categora A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria D". - Il testo degli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 330, 331 e 332 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 25 (Verifiche). - Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza". "Art. 40. - Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza". "Art. 131 (Verifiche periodiche). - Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 5 centrimetri". "Art. 194. - Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, gia' soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione di fini della sicurezza dei lavoratori". "Art. 328 (Verifiche periodiche). - Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni". "Art. 330 (Installazioni elettriche 'antideflagranti' e di tipo stagno). - Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purche' questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo 'antideflagrante', dichiarati come tali dal costruttore". "Art. 331. - Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo 'antideflagrante' o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente". "Art. 332 (Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi). - Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica puo' essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicche chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 e' ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti. Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331". - Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e' il seguente: "Art. 50 (Libretto di immatricolazione). - Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, saranno stabilite le modalita' del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni".