Art. 2.
  1.  Gli  interventi  per  la  cui  effettuazione  si  puo'   fruire
dell'opera  degli  iscritti  negli  elenchi  di  cui  all'articolo  3
riguardano:
    a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di
costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche
di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del  regio  decreto  12
maggio  1927,  n.  824,  e  successive  modificazioni,  e del decreto
ministeriale  12  settembre  1925,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni;
    b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie
e  le  ispezioni  periodiche  relative ad ascensori e montacarichi in
servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della  legge  24
ottobre 1942, n. 1415;
    c)  le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche degli  impianti  di  messa  a  terra  e  degli  impianti
antideflagranti  di  cui  agli  articoli  40, 328, 330, 331 e 332 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni
di  tipo,  collaudi  di  primo  o  nuovo  impianto)  e  le  verifiche
periodiche  su  apparecchi  di  sollevamento,  idroestrattori a forza
centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili
e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli  25,  131  e
194  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica  7
gennaio 1956, n. 164.
 
            Note all'art. 2:
             -   Il   R.D.   n.   824/1927  reca:  "Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio  1926,  n.
          1331,  che  costituisce  l'Associazione  nazionale  per  il
          controllo della combustione".
             - Il D.M. 12 settembre 1925, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  232  del 6 ottobre 1925, reca: "Approvazione
          del regolamento per le prove e le verifiche dei  recipienti
          destinati  al  trasporto  per  ferrovia  dei gas compressi,
          liquefatti o disciolti".
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.   1415/1942
          (Impianto  ed  esercizio  di ascensori e di montacarichi in
          servizio privato) e' il seguente:
             "Art. 2. - Nessun ascensore o montacarichi  puo'  essere
          impiantato  e  tenuto in esercizio senza preventiva licenza
          del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
             La  licenza  di  impianto  e'  rilasciata   in   seguito
          all'esame  del  relativo  progetto  costruttivo  e  con  le
          modalita' stabilite nel regolamento.
             La  licenza  di  esercizio  e'  concessa  in  seguito  a
          collaudo  dell'impianto  e  deve essere rinnovata ogni anno
          per gli ascensori di categora A, B, ed E, ogni due anni per
          i montacarichi di categoria C ed ogni quattro  anni  per  i
          montacarichi di categoria D".
             -  Il  testo  degli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 330,
          331 e 332 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la  prevenzione
          degli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
             "Art.  25  (Verifiche). - Le scale aeree ad inclinazione
          variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti  sospesi
          muniti  di  argano  devono essere collaudati e sottoposti a
          verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza  in
          relazione alla sicurezza".
             "Art.  40.  -  Le  installazioni  ed  i  dispositivi  di
          protezione contro le scariche  atmosferiche  devono  essere
          periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni
          due anni, per accertarne lo stato di efficienza".
             "Art. 131 (Verifiche periodiche). - Gli idroestrattori a
          forza  centrifuga  debbono  essere  sottoposti  a  verifica
          almeno una  volta  all'anno  per  accertarne  lo  stato  di
          conservazione   e  di  funzionamento,  quando  il  diametro
          esterno del paniere sia superiore a 5 centrimetri".
             "Art.  194.  -  Le  gru  e  gli  altri   apparecchi   di
          sollevamento   di  portata  superiore  a  200  chilogrammi,
          esclusi quelli azionati a mano e quelli,  gia'  soggetti  a
          speciali  disposizioni di legge, devono essere sottoposti a
          verifica, una volta all'anno, per accertarne  lo  stato  di
          funzionamento  e  di  conservazione di fini della sicurezza
          dei lavoratori".
             "Art. 328 (Verifiche  periodiche).  -  Gli  impianti  di
          messa a terra devono essere verificati prima della messa in
          servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due
          anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.
             Per  le  officine  e  cabine  elettriche,  le  verifiche
          periodiche di cui al primo  comma  devono  essere  eseguite
          almeno  ogni  cinque  anni,  tranne nei casi di impianti di
          messa  a  terra  artificiali  per  i  quali  rimane   fermo
          l'intervallo di due anni".
             "Art.  330 (Installazioni elettriche 'antideflagranti' e
          di tipo stagno).  -  Nei  luoghi  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo   precedente,   quando   sia  necessario,  in
          relazione alle  esigenze  del  processo  di  lavorazione  o
          dell'esercizio     o     delle    particolari    condizioni
          dell'impianto, possono essere installati motori  elettrici,
          purche'  questi,  le relative apparecchiature ed i relativi
          conduttori di  alimentazione  siano,  singolarmente  e  per
          tutto    l'insieme    della    installazione,    di    tipo
          'antideflagrante', dichiarati come tali dal costruttore".
             "Art. 331. - Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni
          che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o
          di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche
          per forza motrice  di  tipo  'antideflagrante'  o  di  tipo
          stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli
          esplosivi,  ed  installazioni per illuminazione rispondenti
          alle prescrizioni dell'articolo seguente".
             "Art. 332 (Impianti di illuminazione elettrica di luoghi
          pericolosi). - Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331
          l'illuminazione  elettrica  puo'  essere  effettuata   solo
          dall'esterno  per  mezzo  di  lampade  collocate in nicchie
          munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste
          lastre di vetro a chiusura ermetica.
             Nei   casi   in   cui  non  sia  tecnicamente  possibile
          effettuare  una  conveniente  illuminazione  elettrica  con
          lampade  collocate  in  nicche chiuse e nei luoghi indicati
          nell'art. 331 e' ammesso l'impiego di lampade  protette  da
          un   robusto   involucro  di  vetro  a  chiusura  ermetica,
          comprendente  anche   il   portalampade   e   le   relative
          connessioni  con  i  conduttori di alimentazione. In questi
          impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente
          isolati e protetti con guaine resistenti.
             Gli interruttori per  il  comando  delle  lampade  e  le
          eventuali   valvole   fusibili   devono   essere   di  tipo
          antideflagrante per  i  luoghi  indicati  dal  primo  comma
          dell'art.  329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi
          indicati nell'art. 331".
             - Il testo dell'art. 50 del D.P.R.  n.  164/1956  (Norme
          per   la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  nelle
          costruzioni) e' il seguente:
             "Art. 50 (Libretto di immatricolazione).  -  Gli  argani
          per   ponti   sospesi   devono   essere   collaudati  prima
          dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
             Con decreto del Ministro per il lavoro e  la  previdenza
          sociale,  sentita la commissione consultiva di cui all'art.
          393 del decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile
          1955, n. 547, saranno stabilite le modalita' del collaudo e
          delle  verifiche  periodiche  ed il modello del libretto di
          immatricolazione per le relative registrazioni".