Art. 3. 1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro dei trasporti e del Ministro della sanita' sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo articolo 2. 2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 e' necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attivita' professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature di cui alla presente legge; b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2. 3. Possono essere altresi' iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici: a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro; c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; d) presidi multizonali di prevenzione e unita' sanitarie locali con servizi analoghi; e) Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile. 4. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e dei periti industriali di cui al comma 3 e' ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di servizio con le amministrazioni dello Stato o con gli enti pubblici di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 4. 5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo. 7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano: a) generatori di potenzialita' superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 mq con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialita' superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183 C; b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar; c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm(Elevato al Cubo) e pressione superiore a 25 bar; d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm(Elevato al Cubo) e pressione superiore a 25 bar; e) apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo). 8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano: a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1 dicembre 1975, aventi potenzialita' superiore a 100.000 kcal/h; b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacita' superiore a 100 litri; c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974; d) generatori di vapore con producibilita' superiore a 3 tonnellate/h; e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m; f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kw; g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate; h) gru portuali; i) gru a torre e derrick con portata massima superiore a 5 tonnellate; l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate; m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate. 9. Previo conseguimento ai sensi dell'articolo 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli iscritti agli elenchi di cui al comma 1 che maturino i requisiti di anzianita' previsti dal medesimo comma 8.
Note all'art. 3: - Il D.M. 1 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1976, reca: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione". - Per il titolo del D.M. 12 settembre 1925, si veda in nota all'art. 2. - Il D.M. 21 maggio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 10 luglio 1974, reca: "Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione".