Art. 3.
  1.   Su   proposta   dell'ISPESL,   con   decreto   del    Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, del Ministro dei trasporti  e  del
Ministro  della  sanita'  sono annualmente approvati elenchi separati
distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 2, di ingegneri e  periti  industriali
abilitati  allo  svolgimento  degli  interventi  di  cui  al medesimo
articolo 2.
  2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma  1  e'  necessario
che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali
degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli
albi  professionali  degli ingegneri o dei periti industriali ed aver
svolto, anche cumulativamente, per  almeno  cinque  anni  l'attivita'
professionale  nel  campo  specifico  alle  dipendenze di una impresa
costruttrice o installatrice  di  apparecchi,  macchine,  impianti  e
attrezzature di cui alla presente legge;
    b)   aver   conseguito   l'abilitazione  allo  svolgimento  degli
interventi di cui all'articolo 2.
  3. Possono essere altresi' iscritti agli elenchi di cui al comma  1
gli   ingegneri  ed  i  periti  industriali  che  siano  iscritti  ai
rispettivi albi professionali e che per  almeno  cinque  anni,  anche
cumulativamente,  abbiano  prestato servizio, in ruoli corrispondenti
al titolo professionale, presso una  delle  seguenti  amministrazioni
dello Stato o enti pubblici:
    a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    b)  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale - ruolo
Ispettorato del lavoro;
    c) Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro;
    d)  presidi  multizonali di prevenzione e unita' sanitarie locali
con servizi analoghi;
    e) Ministero dei trasporti - Ispettorato  per  la  motorizzazione
civile.
  4.  L'iscrizione  negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e
dei periti industriali di cui al comma 3 e' ammissibile a  condizione
che  gli  stessi  abbiano  cessato  da almeno due anni il rapporto di
servizio con le amministrazioni dello Stato o con gli  enti  pubblici
di  cui  al  medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione ai
sensi dell'articolo 4.
  5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo  svolgimento  degli
interventi  di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo
2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti di cui  al
comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo.
  6.  Possono  essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli
interventi di cui alla lettera b) del comma  1  dell'articolo  2  gli
ingegneri  aventi  i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
  7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di  cui  al
comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano:
    a)  generatori  di potenzialita' superiore a 6.000.000 kcal/h con
pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di  superficie
superiori  a  250  mq con pressione di esercizio superiore a 64 bar e
apparecchi di accumulo termico di potenzialita' superiore a 2.000.000
kcal/h con pressione superiore a 10  bar  e  temperatura  massima  di
esercizio superiore a 183 ›C;
    b)  recipienti  a pressione adibiti al trasporto su strada di gas
compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;
    c) recipienti a pressione di vapore  con  p  per  V  superiore  a
750.000 bar per dm(Elevato al Cubo) e pressione superiore a 25 bar;
    d)  recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000
bar per dm(Elevato al Cubo) e pressione superiore a 25 bar;
    e) apparecchi di  sollevamento  ed  idroestrattori  (progetti  ed
approvazioni di tipo).
  8.  Sono  riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e
che  abbiano  almeno  dieci  anni   di   servizio   prestato,   anche
cumulativamente,  presso  le  amministrazioni  dello Stato e gli enti
pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui
al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi  albi  professionali  da
almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano:
    a)  apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al
decreto ministeriale 1› dicembre 1975, aventi potenzialita' superiore
a 100.000 kcal/h;
    b) recipienti a pressione  di  cui  al  decreto  ministeriale  12
settembre   1925,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  di
capacita' superiore a 100 litri;
    c) recipienti a pressione di classe c)  di  cui  al  capo  I  del
titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;
    d)   generatori  di  vapore  con  producibilita'  superiore  a  3
tonnellate/h;
    e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320  kg  o
corsa maggiore o eguale a 20 m;
    f)  impianti  di  terra  con  propria cabina di trasformazione di
potenza elettrica superiore a 1.000 kw;
    g) gru a ponte ed  a  cavalletto,  con  portata  superiore  a  50
tonnellate;
    h) gru portuali;
    i)  gru  a  torre  e  derrick  con  portata massima superiore a 5
tonnellate;
    l) gru mobili  (autogru)  con  portata  massima  superiore  a  20
tonnellate;
    m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.
  9.  Previo  conseguimento  ai sensi dell'articolo 4 della specifica
abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti
e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli  iscritti  agli
elenchi  di  cui  al  comma  1 che maturino i requisiti di anzianita'
previsti dal medesimo comma 8.
 
          Note all'art. 3:
             - Il D.M. 1› dicembre 1975, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33 del 6 febbraio
          1976, reca: "Norme di sicurezza per  apparecchi  contenenti
          liquidi caldi sotto pressione".
             -  Per  il titolo del D.M. 12 settembre 1925, si veda in
          nota all'art. 2.
             -  Il  D.M.  21  maggio  1974, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.    179  del  10  luglio  1974,  reca:  "Norme
          integrative  del  regolamento  approvato con R.D. 12 maggio
          1927, n.  824,  e  disposizioni  per  l'esonero  da  alcune
          verifiche   e   prove   stabilite   per  gli  apparecchi  a
          pressione".