Art. 4.
  1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma
1 dell'articolo 2 e' subordinata al superamento di un apposito esame,
consistente in una prova pratica selettiva  e  in  una  prova  orale,
secondo le modalita' stabilite dall'ISPESL.
  2. E' istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il
rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi
di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:
    a)   dal   direttore   del   Dipartimento  centrale  omologazione
dell'ISPESL che la presiede;
    b) da due ingegneri designati  rispettivamente  dal  Dipartimento
centrale   tecnologie   di  sicurezza  e  dal  Dipartimento  centrale
omologazione dell'ISPESL;
    c) da  quattro  ingegneri  designati,  rispettivamente,  uno  dal
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, uno dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  uno  dal  Ministero
dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici;
    d)  da  un  ingegnere  e da un perito industriale designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie
delle unita' sanitarie locali;
    e) da due  ingegneri  designati  dal  Consiglio  nazionale  degli
ingegneri;
    f)  da  due  periti industriali designati dal Consiglio nazionale
dei periti industriali;
    g) da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA).
  3.  Ai  componenti  della  commissione di cui al comma 2 spettano i
compensi  dovuti  ai  funzionari  dello  Stato  che  fanno  parte  di
commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.