Art. 4. 1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalita' stabilite dall'ISPESL. 2. E' istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta: a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede; b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL; c) da quattro ingegneri designati, rispettivamente, uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici; d) da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unita' sanitarie locali; e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri; f) da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali; g) da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). 3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.