Art. 5. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ISPESL provvede: a) ad indire esami per l'abilitazione di cui all'articolo 4, provvedendo direttamente alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, non designati entro il termine di cui al presente comma; b) a compilare i primi elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione. 2. L'ISPESL provvede inoltre: a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3; b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione; c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all'articolo 3; d) ad elaborare statisticamente i dati comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2.