Art. 6.
  1. All'atto del ricevimento di  ciascun  incarico  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo
1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:
    a)   di   non   aver   collaborato,  sotto  nessuna  forma,  alla
progettazione, costruzione, installazione,  modifica,  riparazione  o
manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;
    b)  di  non  avere  rapporti  professionali  o anche commerciali,
stabili o temporanei, con le ditte  titolari  dell'impianto  o  degli
impianti per i quali riceve l'incarico;
    c)  che  svolgera'  l'incarico  ricevuto e consegnera' i relativi
elaborati sui modelli, con le modalita' ed entro  i  termini  fissati
dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico;
    d)  di  essere  in  possesso  della strumentazione necessaria per
l'esecuzione corretta del servizio.