Art. 6. 1. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare: a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico; b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari dell'impianto o degli impianti per i quali riceve l'incarico; c) che svolgera' l'incarico ricevuto e consegnera' i relativi elaborati sui modelli, con le modalita' ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico; d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.