Art. 7.
  1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti  pubblici  interessati
provvedono  a  liquidare,  agli  aventi  diritto,  apposito  compenso
contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli
utenti alle amministrazioni e agli enti  competenti  per  i  relativi
servizi,  con  provvedimenti  da emettere entro sessanta giorni dalla
consegna   degli   elaborati   tecnici.   Alla    retribuzione    dei
professionisti  iscritti  negli  elenchi  si  provvede esclusivamente
entro il limite delle tariffe di cui al presente articolo.