Art. 2. Pubblicita' delle bevande alcooliche 1. La pubblicita' televisiva delle bevande alcooliche non deve: a) rivolgersi espressamente a minorenni, ne', in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande; b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di autoveicoli; c) creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta'; f) usare l'indicazione del rilevante grado alcoolico come qualita' positiva delle bevande.