Art. 2.
                Pubblicita' delle bevande alcooliche
  1. La pubblicita' televisiva delle bevande alcooliche non deve:
    a)  rivolgersi  espressamente  a  minorenni, ne', in particolare,
presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
    b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni  fisiche  di
particolare rilievo o con la guida di autoveicoli;
    c)  creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca
al successo sociale o sessuale;
    d)  indurre  a  credere  che  le  bevande  alcooliche  possiedano
qualita'  terapeutiche  stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a
risolvere situazioni di conflitto psicologico;
    e) incoraggiare un  uso  eccessivo  e  incontrollato  di  bevande
alcooliche  o  presentare  in  una  luce  negativa  l'astinenza  o la
sobrieta';
    f)  usare  l'indicazione  del  rilevante  grado  alcoolico   come
qualita' positiva delle bevande.