Art. 3. Norme a tutela dei minorenni 1. La pubblicita' televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve: a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 novembre 1991 Il Ministro: VIZZINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte di conti il 24 dicembre 1991 Registro n. 47 Poste, foglio n. 113