Art. 3.
                    Norme a tutela dei minorenni
  1.   La   pubblicita'  televisiva,  allo  scopo  di  impedire  ogni
pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:
    a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto  o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
    b)  esortare  direttamente  i  minorenni  a persuadere genitori o
altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
    c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altre persone;
    d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 novembre 1991
                                                 Il Ministro: VIZZINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte di conti il 24 dicembre 1991
  Registro n. 47 Poste, foglio n. 113