Art. 4. 
  1. Al personale del ruolo degli ispettori proveniente dal ruolo dei
sovrintendenti e' attribuito il trattamento economico piu' favorevole
fra quello in godimento e quello spettante, a norma dell'articolo  3,
nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della  nomina  nel
ruolo degli ispettori.