Art. 5 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, valutato in lire 119.000 milioni annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a lire 100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia", e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Varmate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.