Art. 5 
  1. All'onere derivante dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 3 e 4,  valutato  in  lire  119.000  milioni  annui,  a
decorrere dal 1992, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a
lire 100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni  per  ciascuno
degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Potenziamento delle
forze di polizia", e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e  lire
59.000  milioni  per  ciascuno  degli  anni   1993   e   1994   parte
dell'accantonamento "Adeguamento  della  corrispondenza  dei  livelli
retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche  ed  ai  gradi
per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Varmate, previsto
rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344  del  1990,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  21  del  1991   e
dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.