Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' sostituito dal seguente: "I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione". 2. All'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio".
Nota all'art. 2: - Il D.L.L. n. 75/1945 reca: "Istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 5, come modificati dalla legge qui pubblicata: "Art. 1. - Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal regio decreto-legge 26 (recte: 28, n.d.r.) novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni em- anate in materia, e' preposta una commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n.d.r.) e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5 designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti. La commissione e' costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed e' assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova commissione. La spesa per il funzionamento della commissione e' a carico del bilancio del servizio suindicato". "Art. 5. - Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 e' esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali. I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio".