Art. 2.
  1.   Il   terzo  comma  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' sostituito dal seguente:
  "I componenti la  Commissione  durano  in  carica  quattro  anni  e
possono  essere confermati una sola volta.  Qualora intervengano, per
qualsiasi  motivo,  sostituzioni  nel  corso   del   quadriennio,   i
subentranti  restano  in  carica  fino  alla  scadenza naturale della
Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti  la  Commissione
restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione".
  2.   All'articolo  5  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  8
febbraio 1945, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano
in carica quattro anni e possono essere confermati  una  sola  volta.
Qualora  intervengano,  per  qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso
del quadriennio, i subentranti restano in carica fino  alla  scadenza
naturale  del  collegio.  Alla  scadenza del mandato, i componenti il
collegio dei revisori restano in  carica  fino  all'insediamento  del
nuovo collegio".
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  D.L.L.  n.  75/1945  reca:  "Istituzione  di  una
          commissione centrale  e  di  commissioni  comunali  per  il
          servizio  di  compilazione  degli  elenchi  nominativi  dei
          lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione  dei
          contributi  agricoli  unificati". Si trascrive il testo dei
          relativi articoli 1 e 5, come modificati  dalla  legge  qui
          pubblicata:
             "Art. 1. - Al servizio per la compilazione degli elenchi
          nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la
          riscossione  ed  il  versamento  dei  contributi  unificati
          previsti dal regio decreto-legge  26  (recte:  28,  n.d.r.)
          novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni em-
          anate  in  materia,  e'  preposta  una commissione centrale
          istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e del lavoro (ora Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  n.d.r.)  e  composta  del  presidente  scelto dal
          Ministro per l'industria, il  commercio  e  il  lavoro  tra
          persone   esperte   in  economia  sociale  agraria,  di  un
          rappresentante per ciascuno dei  Ministeri  dell'industria,
          del  commercio  e  del  lavoro,  del tesoro, delle finanze,
          dell'agricoltura e delle foreste,  e  dell'interno,  di  un
          magistrato  di  grado  non  inferiore  al  5› designato dal
          Ministro per la grazia e giustizia, di  tre  rappresentanti
          dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori
          dell'agricoltura  scelti  dal  Ministro per l'industria, il
          commercio e il lavoro sentite le principali  organizzazioni
          nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti
          nazionali  gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie
          alimentate con i contributi anzidetti.
             La  commissione  e'  costituita con decreto del Ministro
          per l'industria, il commercio e il lavoro, ed e'  assistita
          da  un  segretario e da un vice segretario nominati, con lo
          stesso decreto, tra funzionari di gruppo  A  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e del lavoro.
             I  componenti  la  commissione  durano in carica quattro
          anni e possono essere confermati una  sola  volta.  Qualora
          intervengano,  per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso
          del quadriennio, i subentranti restano in carica fino  alla
          scadenza  naturale  della  commissione.  Alla  scadenza del
          mandato, i componenti la commissione restano in carica fino
          all'insediamento della nuova commissione.
             La spesa per il funzionamento  della  commissione  e'  a
          carico del bilancio del servizio suindicato".
             "Art.  5. - Il controllo sulle entrate e sulle spese del
          servizio di cui all'art. 1 e' esercitato da un collegio  di
          revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni
          di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e
          il  lavoro,  uno  dal  Ministro  per  il  tesoro  e uno dal
          Ministro per l'industria,  il  commercio  e  il  lavoro  in
          rappresentanza  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          dell'agricoltura   sentite   le    rispettive    principali
          organizzazioni nazionali.
             I  componenti  il  collegio dei revisori di cui al primo
          comma durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
          confermati  una  sola  volta.    Qualora  intervengano, per
          qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i
          subentranti restano in carica fino alla  scadenza  naturale
          del  collegio.  Alla  scadenza del mandato, i componenti il
          collegio   dei   revisori   restano    in    carica    fino
          all'insediamento del nuovo collegio".