Art. 3.
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28
luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge  29 maggio 1989, n. 201, non si applicano nei confronti
delle istituzioni ed enti, non aventi  fini  di  lucro,  che  erogano
prestazioni  di  natura  sanitaria  direttamente  o convenzionalmente
sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni  o  dalle  unita'  sanitarie
locali.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  comma  6  dell'art. 2 della legge n. 262/1989, di
          conversione del D.L. n. 201/1989 recante:  "Misure  urgenti
          per  il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale
          e delle spese per acquisto di beni e servizi", prevede che:
          "Sono abrogate  le  disposizioni  introdotte  dall'art.  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986,
          n. 11, e  dall'art.  6,  comma  26,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n. 48".
             Il  testo  dell'art.  1,  comma  9, dei D.L. n. 688/1985
          (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di
          servizi delle ragionerie provinciali  dello  Stato)  e'  il
          seguente:  "9.  I  datori  di  lavoro  che  vantano crediti
          maturati in base alla legge, a contratto o ad altro  titolo
          valido,  nei  confronti  dello  Stato,  di  altre pubbliche
          amministrazioni o di enti pubblici economici, sono  ammessi
          alla  regolarizzazione  del  pagamento dei contributi e dei
          premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione  dei
          predetti   crediti.   Tali   cessioni   non  sono  soggette
          all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti  da  ogni  imposta  di
          bollo  e di registro. Gli enti cessionari hanno facolta' di
          trasferire i  crediti  ad  essi  ceduti  al  Ministero  del
          tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16
          della legge 12 agosto 1974, n. 370".
             Il  testo  dell'art.  6,  comma 26, del D.L. n. 536/1987
          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per settori in
          crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il
          seguente: "26. Ferma restando la validita'  delle  cessioni
          di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, fra i crediti di cui all'art.
          1, comma 9, del decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986,
          n.  11,  non  sono  compresi  quelli  vantati nei confronti
          dell'amministrazione finanziaria dello Stato  per  rimborsi
          di  imposte,  tasse od altri oneri fiscali. La disposizione
          del predetto comma 9, a docorrere dalla data di entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  si applica nel senso che i
          crediti  ammessi  a  cessione  si debbono riferire a titolo
          originario  al  datore  di  lavoro   cedente   e   che   il
          trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al
          Ministero  del  tesoro  a conguaglio delle anticipazioni di
          tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore  degli  enti
          medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire
          dalla  data della cessione del credito dei datori di lavoro
          agli enti previdenziali  ed  assistenziali.  Entro  novanta
          giorni  dalla  notificazione  della  cessione  del credito,
          l'amministrazione  debitrice  deve  comunicare  se  intende
          contestare il credito o se lo riconosce".