Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, e' liquidato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Note all'art. 4: - Il D.L. n. 86/1988 reca: "Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - La legge n. 402/1975 reca: "Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati". - Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 317/1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) e' il seguente: Art. 4. (Criteri per le contribuzioni). - 1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue: a) per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonche' alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro e' ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'art. 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 e' posto a carico del bilancio dello Stato; b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternita', nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtu' della legislazione del Paese estero, puo', con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate; c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. 4. I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297". Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'ottavo comma dell'art. 2 della legge n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' cosi' formulato: "Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo".