Art. 4.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21
marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i
lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975,  n.
402,   ivi  compresi  i  lavoratori  italiani  rimpatriati  da  Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi  di  sicurezza
sociale,   e'  liquidato  sulle  retribuzioni  convenzionali  fissate
annualmente con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale,   di   concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  D.L.  n.  86/1988   reca:   "Norme   in   materia
          previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
          lavoro,  nonche'   per   il   potenziamento   del   sistema
          informativo  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale".
             -  La  legge   n.   402/1975   reca:   "Trattamento   di
          disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati".
             -  Il  testo  dell'art. 4 del D.L. n. 317/1987 (Norme in
          materia di tutela  dei  lavoratori  italiani  operanti  nei
          Paesi  extracomunitari  e  di  rivalutazione delle pensioni
          erogate  dai  fondi  speciali  gestiti  dall'INPS)  e'   il
          seguente:
             Art.   4.   (Criteri  per  le  contribuzioni).  -  1.  I
          contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art.
          1, a decorrere dal periodo di paga in corso  al  9  gennaio
          1986,  sono  calcolati  su retribuzioni convenzionali. Tali
          retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro,  sono  determinate  con  riferimento  e comunque in
          misura non inferiore ai contratti collettivi  nazionali  di
          categoria  raggruppati  per  settori  omogenei.  Il decreto
          anzidetto e'  emanato  per  gli  anni  1986  e  1987  entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto e per gli  anni  successivi  entro  il  31
          gennaio di ciascun anno.
             2.   Le   aliquote   contributive   relative  ai  regimi
          assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue:
               a)  per  il  regime   relativo   all'invalidita',   la
          vecchiaia    ed    i    superstiti,   alla   disoccupazione
          involontaria,  nonche'  alla  tubercolosi,   nelle   misure
          previste   dalla   legislazione   nazionale.     L'aliquota
          complessiva a carico del datore di  lavoro  e'  ridotta  di
          dieci  punti,  da  utilizzare  fino  ad  esaurimento  sulle
          singole aliquote delle gestioni  assicurative  interessate,
          nell'ordine   indicato   all'art.  1.  Il  relativo  onere,
          valutato in lire 4.300 milioni per  il  1986,  in  lire  45
          miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal
          1988 e' posto a carico del bilancio dello Stato;
               b) per il regime assicurativo contro le malattie e per
          la  maternita',  nelle  misure  previste dalla legislazione
          nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1,
          comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
          del 19 gennaio  1987,  si  applicano,  cumulativamente,  le
          riduzioni  previste dalla legislazione nazionale in materia
          di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei  confronti  dei
          datori  di  lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a
          favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese
          l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero  assicurano
          i  dipendenti  contro le malattie in regime obbligatorio in
          virtu' della  legislazione  del  Paese  estero,  puo',  con
          specifici   decreti   del   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
          della sanita', essere ridotto il contributo per  assistenza
          sanitaria,   tenuto  conto  delle  prestazioni  come  sopra
          assicurate;
               c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul
          lavoro e le malattie professionali, nelle  misure  previste
          da  apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale su  delibera  dell'INAIL.
          In  attesa  dell'emanazione  di detta tariffa, i premi sono
          determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti
          dalla tariffa ordinaria. Qualora  nello  Stato  estero  sia
          obbligatoria  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e le
          malattie professionali e il datore di  lavoro  dimostri  di
          aver  ottemperato  ai  relativi obblighi, i predetti valori
          sono ridotti, in misura  corrispondente,  con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di concerto
          con il Ministro del tesoro.
             3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5
          in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali
          trovano applicazione le norme  contenute  nel  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno  1965,  n.   1124,   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni.
             4.  I  datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono
          tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per
          il trattamento di fine  rapporto  istituito  presso  l'INPS
          dall'art.  2,  ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
          297".
             Il D.P.R. n. 1124/1965  approva  il  testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
             L'ottavo comma  dell'art.  2  della  legge  n.  297/1982
          (Disciplina  del  trattamento  di  fine rapporto e norme in
          materia pensionistica) e' cosi' formulato: "Il  fondo,  per
          le  cui  entrate  ed  uscite  e'  tenuta  una  contabilita'
          separata  nella  gestione  dell'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a
          carico   dei   datori  di  lavoro  pari  allo  0,03%  della
          retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,
          n.  153,  a  decorrere  dal  periodo di paga in corso al 1›
          luglio 1982. Per tale contributo  si  osservano  le  stesse
          disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la riscossione
          dei contributi dovuti  al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori
          dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo di garanzia non
          possono in alcun modo essere utilizzate al di  fuori  della
          finalita'  istituzionale  del  fondo  stesso.  Al  fine  di
          assicurare   il   pareggio   della   gestione,   l'aliquota
          contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
          aumento, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo".