Art. 5. 1. A decorrere dal 1 giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 2. Alle minori entrate derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo delle sovvenzioni spettanti alle imprese di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5: - Il comma 6- bis del D.L. n. 277/1984 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi delle legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane". - L'art. 11 della legge n. 856/1986, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, e' cosi' formulato: "Art. 11. - 1. Le convenzioni previste dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1 gennaio 1988 e debbono indicare: a) l'elenco delle linee da svolgere; b) la frequenza di ogni singola linea; c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' nominata una commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere. 3. La sovvenzione di equilibrio e' determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente. 4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua e' determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitivita' e non puo' dar luogo a conguaglio. 5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sara' corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalita' attualmente vigenti. 6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione e' portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione. 7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle societa' incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle societa' e la sovvenzione determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza".