Art. 5.
  1.  A decorrere dal 1› giugno 1991, le disposizioni di cui al comma
6- bis dell'articolo 1 del decreto-legge  29  giugno  1984,  n.  277,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si
applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con  le
isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856.
  2.  Alle  minori  entrate  derivanti  all'Istituto  nazionale della
previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991,  in  lire
11.490  milioni  per  l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno  1991  e  corrispondenti
capitoli    per    gli   anni   successivi,   all'uopo   intendendosi
corrispondentemente ridotto  l'importo  delle  sovvenzioni  spettanti
alle imprese di cui al medesimo comma 1.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 5:
             - Il comma 6- bis del D.L. n.  277/1984  (Proroga  della
          fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,   degli   sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno  ed  esperimento  pilota  di
          avviamento  al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata),
          aggiunto  dalla  legge  di  conversione,  prevede  che:  "A
          decorrere  dal  periodo  di  paga in corso alla data del 1›
          gennaio 1980, gli sgravi contributivi di  cui  all'art.  59
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni
          ed  integrazioni,  si  applicano  anche  alle  imprese   di
          navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi
          iscritte  nei compartimenti marittimi ubicati nei territori
          del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese  esercenti
          servizi  con  le  isole  maggiori e minori sovvenzionate ai
          sensi delle legge 20 dicembre 1974, n.  684.  Nel  caso  di
          navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al
          31  agosto  1983  gli  sgravi  contributivi  si applicano a
          condizione  che  si  tratti  di  prima   iscrizione   nelle
          matricole italiane".
             -  L'art.  11 della legge n. 856/1986, recante norme per
          la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo  Finmare)
          e interventi per l'armamento privato, e' cosi' formulato:
             "Art. 11. - 1. Le convenzioni previste dall'art. 8 della
          legge  20  dicembre  1974,  n.  684, e dagli articoli 2 e 8
          della legge 19 maggio 1975, n.  169,  come  modificata  dal
          decreto-legge  29  dicembre 1977, n.   944, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  1978,  n.    42,
          debbono  regolare  le gestioni dei servizi a partire dal 1›
          gennaio 1988 e debbono indicare:
               a) l'elenco delle linee da svolgere;
               b) la frequenza di ogni singola linea;
               c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;
               d)  la  sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla
          differenza tra i proventi  del  traffico  e  il  costo  del
          servizio,  determinato  con  riferimento  a  parametri medi
          obiettivi, ivi  compresa  una  adeguata  remunerazione  del
          capitale investito.
             2.  Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
          concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e  del
          tesoro,   e'  nominata  una  commissione  interministeriale
          composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale
          esprime  il  parere  sulle  sovvenzioni  di  equilibrio  da
          riconoscere.
             3.  La  sovvenzione  di  equilibrio  e'  determinata con
          decreto del Ministro della marina mercantile,  di  concerto
          con  i  Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro,
          sentita la commissione interministeriale indicata nel comma
          2,  con  riferimento  ai  proventi  e  ai  costi  dell'anno
          precedente.
             4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri
          che  devono essere presi in esame ai fini del calcolo della
          sovvenzione annua, le procedure e i tempi di  liquidazione,
          la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso
          di  riferimento  determinato  dal  Ministero del tesoro per
          l'eventuale  ritardo  dell'erogazione.  In  mancanza  della
          convenzione  la sovvenzione annua e' determinata sulla base
          dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di
          comune  esperienza;  detta  sovvenzione  ha  carattere   di
          definitivita' e non puo' dar luogo a conguaglio.
             5.  La  sovvenzione  di  equilibrio  determinata  con  i
          criteri indicati nel comma 1 sara' corrisposta a  decorrere
          dalla  gestione  dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a
          tale data la sovvenzione  continua  ad  essere  commisurata
          secondo i criteri e con le modalita' attualmente vigenti.
             6.  Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione
          di equilibrio determinata con i criteri indicati nel  comma
          1,  il  Ministro della marina mercantile, di concerto con i
          Ministri delle partecipazioni  statali  e  del  tesoro,  e'
          autorizzato   a  concedere  anticipazioni  in  conto  della
          eroganda   sovvenzione   rapportate   nella   misura   alla
          sovvenzione   riconosciuta   nell'anno   precedente;   tale
          anticipazione e' portata in detrazione alla sovvenzione  di
          equilibrio  da  liquidarsi  per l'ultimo periodo di vigenza
          della convenzione.
             7.  Al  fine  di  consentire  il  graduale  riequilibrio
          economico  delle  societa'  incaricate  della  gestione dei
          servizi, le  convenzioni  possono  prevedere  per  i  primi
          cinque   anni   di  esercizio  una  sovvenzione  aggiuntiva
          commisurata alla differenza  tra  il  costo  effettivo  del
          servizio   sostenuto   dalle   societa'  e  la  sovvenzione
          determinata con i criteri indicati al comma  1,  in  misura
          comunque  non superiore, per il primo anno, al 50 per cento
          di   tale   differenza,   e   per   gli   anni   successivi
          rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta
          differenza".